Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 marzo 1959
Validità: 01.11.1958 - 30.06.1960
Parti: Associazione Commercianti della Provincia di Brescia e Unione Provinciale Sindacale di Brescia-Sindacato Lavoratori addetti al Commercio, Camera Confederale del Lavoro di Brescia-Sindacato Lavoratori addetti al Commercio, Unione Italiana del Lavoro-Sindacato Addetti al Commercio
Settori: Commercio, Brescia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Quadro dei raggruppamenti e qualifiche
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Brescia, 9 marzo 1959

L’anno 1959, il giorno 9 marzo in Brescia, presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, tra l’Associazione stessa [...], e l’Unione Provinciale Sindacale di Brescia, Sindacato Lavoratori addetti al Commercio [...], la Camera Confederale del Lavoro di Brescia, Sindacato Lavoratori addetti al Commercio [...], l’Unione Italiana del Lavoro, Sindacato Addetti al Commercio [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del commercio stipulato in Roma il 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Brescia, appartenenti alle categorie contemplate dal succitato Contratto Nazionale artt. 1 e 2 con esclusione degli Agenti e Rappresentanti di commercio.

Art. 1.
(Rif. art. 7 del CCLN)
Si conferma la proporzione fra aiuto-commessi e commessi nel termini di un aiuto-commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro - o in sua vece un suo familiare quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

Art. 3.
(Rif. art. 32 del CCLN)
Si conviene che la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle ore due salvo - come da consuetudine - in occasione della ricorrenza di S. Lucia (dal 5 al 12 dicembre), della settimana natalizia e pasquale in cui la sospensione meridiana del lavoro potrà essere ridotta fino ad un’ora. Eventuali ulteriori deroghe dovranno essere preventivamente concordate dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 4.
(Rif. art. 35 del CCLN)
Si conviene che l’orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui al R. Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni od aggiunte, resti fissato in 9 ore giornaliere, eccetto che per i pompieri, guardie notturne e custodi per i quali sì conferma l’orario di cui al succitato Decreto.

Art. 10.
(Rif. art. 120 del CCLN)
Con le funzioni previste dall’art. 120, è costituita una Commissione Paritetica Provinciale composta da tre rappresentanti e tre supplenti sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.