Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.02.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione dei Commercianti e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini-Cisl, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cgil
Settori: Commercio, Trento

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Tabella A Paghe minime conglobate per i dipendenti dalle aziende commerciali in vigore dal 1° febbraio 1959.
Allegato Accordo di ratifica

Accordo collettivo integrativo per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Trento, 1° ottobre 1959

Il giorno 1°ottobre 1959 in Trento, tra l’Associazione dei Commercianti [...], la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini - Cisl [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Cgil [...], le parti visti gli accordi provvisori 14 febbraio 1959 e 13 marzo 1959, hanno proceduto alla stesura completa e definitiva del presente accordo provinciale, integrativo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 8.
La durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 (quarantotto) settimanali, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia, e con le eccezioni previste nel successivo art. 9.

Art. 9.
La durata normale di lavoro per il personale avente la qualifica di:
Personale addetto ai trasporti extraurbani, intendendosi per tali i trasporti effettuati oltre la cinta daziaria;
pompista addetto esclusivamente ai distributori;
viene stabilito in 9 ore giornaliere e 54 settimanali.
Per il personale avente invece la qualifica di:
custode;
guardiano diurno e notturno; portiere;
usciere e inserviente;
interprete alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;
lavoratore stagionale di cantina;
l'orario di lavoro viene stabilito in 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 13.
Il personale ha diritto, dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie, fissate nella seguente misura:
Impiegati:
fino al secondo anno di servizio compiuto 12
dopo il compimento di due anni di servizio e fino a sei anni compiuti 16
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a dieci anni compiuti 20
dopo il compimento di dieci anni di servizio e fino a venti anni compiuti 25
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi 30
Operai:
fino al settimo anno di servizio compiuto 12
dal settimo anno di servizio compiuto e fino al quindicesimo anno di servizio compiuto 15
dal quindicesimo anno di servizio compiuto in poi 18
[...]

Art. 19.
Per tutto quanto non tassativamente previsto dal presente accordo, le Organizzazioni sindacali stipulanti fanno esplicito riferimento al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Allegato Accordo di ratifica
Il giorno 2 ottobre 1959 in Roma, la Confederazione Ceneraio Italiana del Commercio, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali c Affini (Fisasca), la Federazione Italiana Lavoratori commercio e Aggregati (Filcea), visto il contratto provinciale di Trento integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali del 28 giugno 1958 stipulato il 1° ottobre 1959 dalla Federazione Provinciale Sindacale Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Cisl), la Federazione provinciale Lavoratori del Commercio (Cgil), e l’Associazione dei Commercianti di Trento; vista la richiesta di ratifica inoltrata dalle predette organizzazioni provinciali alle sopra citate organizzazioni nazionali, in base all’ultimo comma dell’art. 124 del Contratto Nazionale 28 giugno 1958,
Hanno convenuto di ratificare, ai sensi dell’art. 124 sopra citato il contratto integrativo provinciale per i dipendenti da aziende commerciali di Trento del 1° ottobre 1959, il cui testo è stato esibito in originale firmato dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti di Trento.