Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 8 maggio 1959
Validità: 01.05.1959 - 30.04.1960
Parti: Unione Commercianti ed Esercenti e Camera Confederale del Lavoro-Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro, Cisnal
Settori: Commercio, Abbigliamento ecc., Venezia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Minimi di retribuzione.
Art. 3. - Condizioni di miglior favore.
Art. 4. - Missioni, trasferimenti e trasferte.
Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Art. 6. - Personale con provvigione od a cottimo.
Art. 7. - Festività infrasettimanali.
Art. 8. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per il personale dipendente dalle aziende commerciali di abbigliamento - arredamento - merci d’uso e prodotti industriali della provincia di Venezia, 8 maggio 1959

L'anno 1959 addì 8 del mese di maggio, in Venezia, presso la sede dell’Unione commercianti ed esercenti della provincia di Venezia; tra l’Unione Commercianti ed Esercenti [...], e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo [...], l’Unione Sindacale Provinciale - Cisl [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], la Cisnal [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto nazionale 28 giugno 1958, procedendo nel contempo al conglobamento delle voci della retribuzione di cui l’accordo nazionale del 28 giugno 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si rende applicabile al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Venezia, appartenenti al settore: abbigliamento, arredamento, merci d’uso e prodotti industriali.

Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Per il personale addetto al lavoro discontinuo, di cui al regio decreto-legge 6 dicembre 1923. n. 2637 e con riferimento all’art. 35 del Contratto collettivo nazionale, si precisa che la durata normale del lavoro è di nove ore giornaliere e 54 settimanali.