Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 giugno 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Associazione Dettaglianti Alimentaristi e Camera Confederale del Lavoro-Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro-Uil, Cisnal
Settori: Commercio, Alimentari, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Minimi di retribuzione.
Art. 3. - Condizioni di miglior favore.
Art. 4. - Missioni, trasferimenti e trasferte.
Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Art. 6. - Personale con provvigioni od a cottimo.
Art. 7. - Festività infrasettimanali.
Art. 8. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente dalle aziende dettaglianti alimentaristi della provincia di Venezia, 10 giugno 1959

L’anno 1959 addì 10 del mese di giugno, in Venezia presso la sede dell’Unione commercianti ed esercenti di Venezia, tra l’Associazione Dettaglianti Alimentaristi [...], e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], l’Unione Italiana del Lavoro Uil [...], la Cisnal [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto nazionale 28 giugno 1958, procedendo nel contempo all’inglobamento delle voci della retribuzione dell’accordo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si rende applicabile al personale dipendente - da aziende dettaglianti alimentariste «biadaiuoli» di Venezia e provincia.

Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Per il personale addetto al lavoro discontinuo, di cui al regio decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2657, e con riferimento all’art. 35 del Contratto collettivo nazionale, si precisa che la durata normale del lavoro è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali.