Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.11.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Commercianti Prodotti Zootecnici e Sindacato Provinciale Macellai-Camera Confederale del Lavoro, Federazione Lavoratori Commercio e Aggregati-Filcea/Cgil
Settori: Commercio, Macellerie, Trieste

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Assunzione ad orario ridotto.
Art. 4. - Riposo settimanale.
Art. 5. - Malattia.
Art. 6. - Mantenimento delle condizioni relative ai rapporti lavoro in atto alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 7. - Tabelle salariali.
Art. 8. - Indennità di contingenza.
Art. 9. - Regolamento apprendisti.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Allegato «A»

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente dalle macellerie del territorio di Trieste, 1° ottobre 1959

A Trieste il 1° ottobre 1959, tra l’Associazione Commercianti Prodotti Zootecnici [...] e il Sindacato Provinciale Macellai [...], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro [...], e la Federazione Lavoratori Commercio e Aggregati - Filcea aderente alla Cgil [...], è stato stipulato il seguente Contratto normativo e salariale da valere per il personale dipendente da negozi di macelleria.

Art. 1.
A partire dall’1 novembre 1959 viene esteso a Trieste il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958, con le varianti e le eccezioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 4. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale, nel periodo in cui vige l’orario di apertura invernale, coincide con la giornata di domenica e, nel periodo in cui vige l’orario di lavoro estivo, con la giornata di lunedì.
Le predette giornate potranno, comunque, essere successivamente cambiate in conseguenza di modifiche eventualmente disposte negli orari di apertura degli esercizi.
Previo accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore, il riposo settimanale potrà essere spostato ad altro giorno della settimana, ferma restando la osservanza delle norme di legge in proposito

Art. 6. - Mantenimento delle condizioni relative ai rapporti lavoro in atto alla data di stipulazione del presente contratto.
Al personale in servizio alla data del 1° novembre 1959 e fino a cessazione del corrente rapporto di lavoro continuerà a venire applicata la seguente regolamentazione:
а) Uomo di fatica con oltre 20 anni [...]
b) Ferie;

da 1 a 5 anni di servizio giorni 12 lavorativi
da 6 a 10 anni di servizio giorni 16 lavorativi
da 11 a 15 anni di servizio 20 lavorativi
oltre 15 anni di servizio giorni 26 lavorativi;
c) Scatti di anzianità [...]
d) Indennità di licenziamento
[...]
e) Dimissioni
[...]

Art. 9. - Regolamento apprendisti.
1) L’assunzione dell’apprendista è regolata dalle norme di legge in vigore.
2) Il rapporto di lavoro, i diritti ed i doveri del datore di lavoro e dell’apprendista sono regolati dalle norme di legge in vigore.
3) La durata del periodo di prova è stabilita in due mesi.
4) La durata del periodo di apprendistato è stabilita in tre anni, e in quattro anni nel casi contemplati dall’art. 6 del presente Regolamento.
[...]
7) Il contratto di tirocinio, che dovrà contenere le principali norme di legge e quelle del presente Regolamento, dovrà essere sottoscritto in quadruplice copia dall’imprenditore, dal padre o tutore dell’apprendista e dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente Contratto.
8) La risoluzione del Contratto di tirocinio può avvenire per licenziamento dell’apprendista dovuto ai seguenti motivi: [...], insubordinazione, mala condotta, inosservanza delle norme di legge e di contratto, ingiustificata assenza ai corsi di istruzione.
Tutti i suddetti casi dovranno essere previamente esaminati dalla Commissione apprendisti.
[...]
10) Qualora il tirocinio subisca, per qualsiasi causa, una interruzione della durata prevista dalle norme di legge oppure qualora, nel corso di una qualsiasi interruzione, l’apprendista si dedichi ad altri lavoro, il periodo di tirocinio già effettuato perderà ogni valore; in occasione della eventuale successiva riassunzione al lavoro, impregiudicata la applicazione delle altre norme di legge e del presente Regolamento, il tirocinio dovrà ricominciare da capo.
[...]
12) La Commissione apprendisti, composta in forma paritetici fra lavoratori e datori di lavoro, avrà il compito di vigilare sull’andamento dei corsi di insegnamento ed in particolare sui rapporti doveri dei datori di lavoro e degli apprendisti nei confronti dei corsi stessi; ad essa viene, inoltre, demandato l’incarico per l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento.