Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Forlì e Filcea-Cgil di Forlì, Filcea-Cgil di Rimini, Uidac-Uil della Provincia di Forlì, Fisasca-Cisl di Forlì
Settori: Commercio, Forlì

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Retribuzioni per i comuni minori.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Missioni e trasferimenti.
Art. 6. - Calo merci, tare, ecc.
Art. 7. - Decorrenza e durata del contratto.
Appendice
Indennità di contingenza

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i lavoratori del commercio della provincia di Forlì, 28 settembre 1959

Il giorno 28 settembre 1959, tra la Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Forlì [...], e i Sindacati Provinciali: Filcea (Cgil) di Forlì [...], Filcea (Cgil) di Rimini [...], Uidac (Uil) della Provincia di Forlì [...], Fisasca (Cisl) della Provincia di Forlì [...], si è stipulato il presento contratto Provinciale integrativo al contratto nazionale 28 giugno 1958 operando altresì, in applicazione dell'accordo nazionale in pari data, il conglobamento alla paga base, dell'importo di sei punti di contingenza scattati tra il dicembre 1955 e il novembre 1956, nonché dell’indennità di caro pane.
Susseguentemente sono state perequate le retribuzioni del personale femminile ad integrale applicazione dell’accordo nazionale 28 giugno 1958 relativo al rapporto fra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori per un lavoro di valore uguale.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Ferme restando le norme particolari per gli apprendisti, la durata normale di lavoro effettivo è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali.
La interruzione dell’orario di lavoro giornaliero, sarà quella risultante dai decreti prefettizi relativi all’orario di apertura o chiusura dei negozi e comunque non inferiore a due ore come indicato all’articolo 32 del CN.
In relazione a quanto sopra, restando salve le eventuali deroghe consensuali di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativamente a lavori preparatori e complementari Eseguiti al di fuori dello orario di apertura e chiusura della azienda, ferma restando la durata normale dell’orario di lavoro del personale.
In relazione all’art. 35 del CCN viene stabilita la durata dell’orario per i lavoratori addetti a lavoro discontinuo, nel modo seguente:
a) personale addetto al carico e scarico delle merci ore 9
b) personale addetto al trasporto di persone o merci ore 10
c) custodi diurni e notturni, portieri, giardinieri, uscieri ed inservienti, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro ore 10
d) fattorini, pesatori, magazzinieri ore 9
e) commessi di negozio nelle località di provincia con numero di 50.000 abitanti ore 10
f) addetti ai distributori stradali di carburanti ore 10
g) altri non espressamente indicati addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte ore 10

Art. 4. - Lavoro straordinario.
[...]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.
[...]
(Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento al titolo VII del Contratto nazionale).