Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 marzo 1959
Validità: 01.03.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Commercianti della Provincia di Modena e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Commercio, Modena

Sommario:

Art. 1.
Personale con mansioni impiegatizie.
Personale con mansioni non impiegatizie.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.
Art. 5. - Interruzione dell’orario giornaliero.
Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 7. - Diarie.
Art. 8. - Cottimo.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Note di chiarimento a verbale
1) Gestori cat. A-2
2) Commesso di cassa o aiuto cassiere cat. C-2
3) Commesso di magazzino - Preparatore di commissioni cat. C-3
4) Aiuto commesso
5) Apprendistato

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Modena, 6 marzo 1959

Il giorno 6 marzo 1959 presso la sede dell'Associazione Commercianti In Modena, via Emilia n. 75, tra la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], l’Unione Italiana Lavoratori [...] e l’Associazione Commercianti della Provincia di Modena [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente delle aziende commerciali della Provincia di Modena, cui è applicabile il contratto nazionale anzidetto.

Art. 3.
[...]
I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remuneratiti dell’intero orario normale di otto ore giornaliere e 48 settimanali per il personale in genere e di 9 o 10 ore giornaliere - 54 o 60 ore settimanali - per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia giusto quanto stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4. - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.
Il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal R.D.L. 6 dicembre 1923 e successive modificazioni [...]
La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in dieci ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri, inservienti addetti all’estinzione degli incendi. In nove ore per tutto l’altro personale.
Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore dieci secondo i casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l’accordo dalle organizzazioni sindacali.

Art. 5. - Interruzione dell’orario giornaliero.
In relazione all’Art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell’orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore. Ciò salvo altre disposizioni dell’autorità competente che stabilisce l’orario di apertura c chiusura dei negozi o nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

Art. 10.
Per quanto si riferisce ai compensi per le ore straordinarie di lavoro, per le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, per le indennità dovute in caso di dimissioni, si rimanda a quanto stabilito con gli articoli 37, 38, 43, 44 e 97 del Contratto Collettivo Nazionale 28-6-1958.

Art. 11.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Contratto Provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e al disposto del Contratto Nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulato il 28-6-1958 in Roma nonché alle disposizioni di legge.

Note di chiarimento a verbale
5) Apprendistato

Per quanto riguarda la regolamentazione dell’apprendistato, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si rimanda nonché alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.