Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 marzo 1959
Validità: al 30.06.1960
Parti: Associazione Provinciale Commercianti di Parma e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-CdL di Parma, Federazione Provinciale Lavoratori dei Commercio-Cisl, Unione di Parma-Uil
Settori: Commercio, Parma

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Tabella delle retribuzioni

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Parma, 26 marzo 1959

L’anno 1959, il giorno 26 del mese di marzo, tra l’Associazione Provinciale Commercianti di Parma [...], e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, aderente alla CdL di Parma [...], la Federazione Provinciale Lavoratori dei Commercio, della Cisl [...], la Unione di Parma della Uil [...], presa visione del CCNL 28 giugno 1958 per dipendenti da aziende commerciali; dell’accordo nazionale 12 marzo 1959 relativo all’aumento delle retribuzioni per i lavoratori del commercio della Provincia di Parma, si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958, per i prestatori di lavoro, di cui al successivo art. 1 della Provincia di Parma.
Il presente contratto sostituisce i precedenti contratti provinciali per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori alle quali si riferisce.

Art. 1.
Il presente contratto si applica nei confronti dei lavoratori cui è applicabile il Contratto Collettivo Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 2.
La proporzione numerica tra commessi e aiuto-commessi è quella indicata nell’art. 7 del CN.

Art. 3.
Fermo restando che l’orario normale di lavoro è di ore otto giornaliere o quarantotto settimanali (fatta eccezione per gli addetti a lavori discontinui), la durata della interruzione giornaliera del lavoro; non dovrà essere inferiore ad ore due. Peraltro nei negozi di generi alimentari, frutta e verdura, vino da asporto e drogherie, l’interruzione sarà di un’ora e mezza nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 4.
La durata normale del lavoro per tutti gli addetti a lavori discontinui, di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche, è così fissata:
custodi, guardiani diurni e notturni, portinai di aziende commerciali 10 ore
fattorini, personale addetto al carico e scarico, pesatori, magazzinieri 9 ore
autisti 10 ore
Autisti con mansioni di carico e scarico 9 ore
uscieri e inservienti 10 ore
sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro 10 ore
addetti ai centralini telefonici, commessi e aiuto commessi in città inferiori a 50.000 ab. 9 ore
pompisti e addetti a pompe stradali per la distribuzione dei carburanti 10 ore
Per il personale addetto al carico e scarico di frutta e verdura nelle aziende di Piazza Ghiaia, vige l’apposito accordo 1° novembre 1950.

Art. 6.
I compensi di cottimo saranno concordati tra le organizzazioni stipulanti, nell’ipotesi che se ne verifichi in futuro l’opportunità.

Art. 7.
Le controversie in merito all’applicazione dell’articolo 111 del CN saranno deferite alla competenza della Commissione di cui all'art. 120 dello stesso contratto. La Commissione paritetica deciderà secondo equità.