Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Provinciale Commercianti e Sindacato Provinciale-Filcea/Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale-Uidac/Unione Italiana del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna
Settori: Commercio, Ravenna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Retribuzione apprendisti.
Art. 6.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Missioni e trasferimenti.
Art. 9.
Art. 10. - Calo merci - Tara - Perdite di cottura - Prezzo della carta.
Art. 11. - Coabitazione vitto e alloggio.
Art. 12. - Cottimo.
Art. 13. - Commissione paritetica.
Art. 14. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Ravenna, 12 gennaio 1959

L’anno 1959 addì 12 gennaio, presso l'Associazione Provinciale Commercianti di Ravenna, tra l’Associazione Provinciale Commercianti [...], il Sindacato Provinciale della Filcea [...], assistito dalla Camera Confederale del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Uidac [...], assistito dall’Unione Italiana del Lavoro [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna [...], si è stipulato l’accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende Commerciali e dell’accordo nazionale di conglobamento stipulato in pari data.
Il presente accordo si applica al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Ravenna, appartenenti ai settori e categorie specificate dall’art. 1 del citato contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 4. - Apprendistato.
I limiti di età per l’inizio dell’apprendistato vengono fissati dai 14 ai 20 anni, con esclusione dei dipendenti dei negozi di armi e munizioni, per i quali l’inizio è previsto dai 18 ai 20 anni.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in anni 3 (tre) salvo l’obbligo da parte della ditta di sottoporre l’apprendista, che abbia compiuto i 18 (diciotto) anni di età, all’esame di qualificazione dopo due anni di tirocinio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 o 25 del Regolamento sull’Apprendistato 30 dicembre 1956, n. 1668.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 32 del CCNL si conviene che l’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro sarà quella risultante dai decreti prefettizi sull’orario di apertura e chiusura dei negozi.
Ad integrazione dell’art. 35 del CCNL, viene stabilita la seguente durata normale per i lavoratori che compiono lavoro discontinuo:
а) personale addetto al carico e scarico delle merci 9 ore
b) personale addetto al trasporto di persone e merci 10 ore
c) custodi diurni e notturni, guardiani uscieri, ed inservienti, sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro 10 ore
d) fattorini - pesatori - magazzinieri 9 ore
e) commessi di negozio nelle località di provincia e con meno di 50.000 (cinquantamila) abitanti 9 ore
f) pompisti addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina 10 ore.

Art. 13. - Commissione paritetica.
In esecuzione all’art. 120 del CCNL, sono chiamati a far parte della suddetta commissione i signori:
P.D. per la Uidaca
P.G. per la Fisasca
L.D. per la Filcea e tre rappresentanti dell'Associazione Commercianti: S.M. - S.C. e P.E.