Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 giugno 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1961
Parti: Associazione dei Commercianti della Provincia di Reggio Emilia e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo di Reggio Emilia, Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini-Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia/Cisl, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali-Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia/Uil
Settori: Commercio, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.
Art. 4. - Interruzione orario di lavoro.
Art. 5. - Proporzione numerica aiuto commessi.
Art. 6. - Lavoro a cottimo.
Art. 7. - Diaria.
Art. 8. - Calo merci e tare.
Art. 9. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Riduzione per i comuni della provincia.
Art. 12. - Commissione provinciale paritetica.
Art. 13.
Art. 14. - Durata del contratto.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Reggio Emilia, 27 giugno 1959

L’anno 1959 il giorno 27 del mese di giugno in Reggio Emilia; tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Reggio Emilia [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo di Reggio Emilia [...], la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini dell’Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia aderente alla Cisl [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia aderente alla Uil [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, da valere, a decorrere dal 1° giugno 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Reggio Emilia appartenenti ai settori e categorie merceologiche specificate all’art. 1 del citato contratto nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 3. - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.
Con riferimento all’art. 35 del contratto nazionale citato in premessa, il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è quello indicato nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche e aggiunte e cioè: custodi - guardiani diurni e notturni - portieri - personale addetto alla estinzione degli incendi - fattorini - uscieri - inservienti - pesatori magazzinieri - ed aiuto magazzinieri - autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone - personale addetto ai lavori di carico e scarico - stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto - sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro - addetti ai centralini telefonici - commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti - personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi - personale addetto agli impianti di riscaldamento - ventilazione e condizionamento - addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompisti).
La durata del lavoro normale per il personale sopra elencato viene stabilita in:
- dieci ore giornaliere per i custodi, i guardiani diurni e notturni, i portieri, gli uscieri, gli inservienti e gli addetti alla estinzione degli incendi:
- nove ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

Art. 4. - Interruzione orario di lavoro.
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro è quella stabilita dai vigenti orari prefettizi clic disciplinano l’apertura e la chiusura dei negozi nella Provincia di Reggio Emilia e dalle successive modifiche che ad essi potranno venire apportate, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali competenti. Eventuali interruzioni inferiori alle due ore giornaliere potranno essere concordate tra le stesse Organizzazioni sindacali.

Art. 5. - Proporzione numerica aiuto commessi.
Con riferimento all’art. 124 del contratto nazionale citato in premessa, viene stabilito che nelle aziende che dispongono di commessi di vendita compresi il titolare od i propri familiari sempreché svolgano tale mansione, in numero non superiore a quattro, la proporzione numerica fra commesso di vendita e aiuto commesso rimane nella misura di uno a uno, mentre nelle aziende che dispongono di un numero di commessi di vendita (compreso il titolare od i suoi familiari) in numero superiore ai quattro, la proporzione numerica viene stabilita nella misura di due aiuto commessi per ogni commesso di vendita.

Art. 12. - Commissione provinciale paritetica.
A norma dell’art. 120 del Contratto Nazionale di lavoro la Commissione paritetica sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei prestatori d’opera da nominarsi di volta in volta a seconda della natura e della entità della controversia o questione di lavoro da derimere.
Le controversie individuali di lavoro continueranno tuttavia ad essere trattate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori d’opera interessate secondo la procedura finora seguita. In casi particolari interverrà la Commissione paritetica di cui sopra.

Art. 13.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo valgono le norme contrattuali del contratto nazionale di lavoro citato in premessa e quelle di legge.