Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 4 febbraio 1959
Validità: 01.02.1959 - 31.01.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti e Federazione Provinciale Sindacale Addetti al Commercio ed Affini-Cisl, Unione Italiana del Lavoro-Uil, Federazione Provinciale Sindacati Commercio-Filcea
Settori: Commercio, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Tare per tele - Misure dei cali.
Art. 8.
Art. 9. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 10. - Cottimo.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Efficacia.
Art. 13. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per il personale delle aziende commerciali della provincia di Ferrara, 4 febbraio 1959

L’anno 1959 il giorno 4 del mese di febbraio in Ferrara, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti [...], e la Federazione Provinciale Sindacale Addetti al Commercio ed Affini (Cisl) [...], l'Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], la Federazione Provinciale Sindacati Commercio (Filcea) [...], si è stipulato il presente contratto integrativo da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Ferrara comprese nelle sfere di applicazione fissata negli artt. 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e le Organizzazioni interessate dei lavoratori.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è disciplinato secondo le norme di cui al Titolo VI art. 29 e seguenti del CCNL 28 giugno 1958 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 4.
Ad integrazione dell'art. 32 del CCNL 28 giugno 1958 si conviene che l’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro sarà quella fissata dai decreti prefettizi sull’orario di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 5.
Ad integrazione dell’art. 35 del CCNL 28 giugno 1958 la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni viene fissala in 9 ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni stabilite dal presente contratto per detto personale si riferiscono a tale orario.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
L’orario straordinario di lavoro è regolato secondo le norme di cui al titolo VII art. 36 e seguenti del CCNL del 28 giugno 1958 e che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 9. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Con riferimento all’art. 113 del CCNL 28 giugno 1958, al personale che gode del vitto e dell’alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a spese del datore di lavoro, la retribuzione globale di fatto viene ridotta:
[...]
Il vitto sarà composto da due pasti normali e una prima colazione.
L’alloggio dovrà soddisfare le normali esigenze igienico sanitarie.