Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 30.06.1960
Parti: Unione delle Associazioni Commercianti della provincia di Como e Camera Confederale del Lavoro di Como, Camera Confederale del Lavoro di Lecco, Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini di Como-Cisl/Upsl, Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio e Affini di Lecco-Cisl
Settori: Commercio, Como

Sommario:

Art. 1. - Qualifica del personale e minimi di retribuzione.
Art. 2. - Riduzioni per i comuni della provincia.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Interruzione orario giornaliero di lavoro.
Art. 5. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 6. - Tariffe di cottimo.
Art. 7. - Trattamento di missione.
Art. 8. - Coabitazione - Vitto e alloggio.
Art. 9. - Calo merci.
Art. 10. - Rateo di gratifica natalizia nel computo della retribuzioni per l’indennità di licenziamento e di dimissioni.
Art. 11. - Costituzione della commissione provinciale.
Art. 12. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 13. - Trattamento di miglior favore.
Art. 14. - Aumenti di retribuzione assorbibili.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale - Scatti di anzianità.
Sabato pomeriggio libero per recupero di orario.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Como, 16 luglio 1959

L'anno 1959, addì 16 del mese di luglio in Como, presso la Sede dell’Unione delle Associazioni dei Commercianti della provincia di Como, tra l’Unione delle Associazioni Commercianti della provincia di Como [...], la Camera Confederale del Lavoro di Como [...], la Camera Confederale del Lavoro di Lecco [...], e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini di Como (Cisl) [...], assistiti dal[...]la Upsl e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio e Affini di Lecco (Cisl) [...], si è stipulato il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Como.

Art. 4. - Interruzione orario giornaliero di lavoro.
A norma di quanto disposto dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, la durata della interruzione dell’orario giornaliero di lavoro viene fissata in ore due.

Art. 5. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel contratto nazionale negli artt. dal 29 al 39.
L’orario di lavoro per il personale addetto a lavoro continuo è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali.
Per il personale addetto a lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con il decreto 6 dicembre 1928, n. 2577 ivi comprese le altre voci successivamente omesse, l’orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere o 54 settimanali, eccezione fatta per gli autisti il cui orario e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Art. 11. - Costituzione della commissione provinciale.
La commissione di cui all’art. 120 del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà così formata:
- due membri da designarsi dall’Associazione Commercianti di Como e da due membri da designarsi dalle due Associazioni sindacali dei lavoratori di Como (uno per ogni organizzazione);
- altra analoga Commissione verrà costituita per il circondarlo di Lecco.

Sabato pomeriggio libero per recupero di orario.
Le aziende possono, d’accordo con i dipendenti, ripartire l'orario settimanale di lavoro, in modo da lasciare libero il sabato pomeriggio.
Le ore così recuperate non possono dar motivo di maggiorazione della retribuzione.