Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.08.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia, Associazione dei Commercianti del Mandamento di Monfalcone, Associazione dei Commercianti di Grado e Fisasca di Gorizia-Unione sindacale Provinciale di Gorizia/Cisl, Filcea di Gorizia-Camera Confederale del Lavoro di Gorizia, Uidica di Gorizia-Camera Sindacale di Gorizia/Uil
Settori: Commercio, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Qualifiche del personale.
Art. 3. - Trattamento economico.
Art. 4. - Riduzione dei minimi di retribuzione.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Aumenti di merito.
Art. 7. - Lavoro discontinuo.
Art. 8. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 9. - Diarie e trasferte - Missioni e trasferimenti.
Art. 10. - Trasferte brevi.
Art. 11. - Passaggio di qualifica degli aiuto commessi.
Art. 12. Prezzo della carta e calo merci.
Art. 13. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
Art. 14. - Scatti di anzianità - Rivalutazione.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Verbale
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8)
Tabelle delle retribuzioni conglobate spettanti ai dipendenti di Aziende commerciali della provincia di Gorizia, con decorrenza 1° agosto 1959.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali e conglobamento della retribuzione dei lavoratori del commercio per la provincia di Gorizia, 28 settembre 1959

A Gorizia, il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 1959, presso la sede dell’Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia, tra l’Associazione dei Commercianti stessa [...], l’Associazione dei Commercianti del Mandamento di Monfalcone [...], l’Associazione dei Commercianti di Grado [...], e la Fisasca di Gorizia, rappresentata dal segretario dell’Unione sindacale Provinciale di Gorizia della Cisl [...], la Filcea di Gorizia, [...] assistito dal segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Gorizia [...], la Uidica di Gorizia [...], assistito dal segretario della Camera Sindacale di Gorizia della Uil [...], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende commerciali stipulato in Roma il 28 giugno 1958, compreso l'accordo di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, in applicazione dell’accordo nazionale stipulato in Roma il 28 giugno 1958, a valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Gorizia.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro delle categorie merceologiche elencate nel Contratto Nazionale di lavoro 28 giugno 1958, del quale è parte integrante, con esclusione delle rivendite di pane e paste alimentari annesse e non annesse ai panifici nonché il personale addetto ai panifici stessi.

Art. 3. - Trattamento economico.
[...]
I minimi indicati nella annessa tabella devono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di ore rispettivamente 10 giornaliere o 60 settimanali e 9 giornaliere o 54 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice custodia ed attesa, secondo il successivo art. 7.
Per gli apprendisti i minimi di retribuzione sono remunerativi dell'orario di 8 ore giornaliere e 44 settimanali: le condizioni di miglior favore saranno mantenute ad personam per la durata del rapporto di lavoro in atto.

Art. 7. - Lavoro discontinuo.
L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia in appresso indicato è il seguente:
- ore 10 giornaliere o 60 settimanali per gli autisti, guardiani e custodi cui non viene fornito l’alloggio, uscieri, motocarristi, carradori e addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, ecc. (vedi art. 35 del CCNL);
- ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini e per gli addetti ai centralini telefonici, ecc. (vedi articolo 35 del CCNL).

Art. 8. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro prevista dall’art. 32 del CCNL sarà fissata in occasione della formulazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

Art. 16. - Decorrenza e durata.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto ci si riferisce al Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958.

Verbale della riunione tenutasi il giorno 23 luglio 1959, presso l’Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia, tra i rappresentanti dell’Associazione stessa [...], nonché dell’Associazione Mandamentale di Monfalcone [...] e di Grado [...] e quelli delle organizzazioni dei prestatori d’opera e cioè: Camera Confederale del Lavoro [...], Unione Provinciale Sindacale della Cisl [...], Camera Sindacale Provinciale della Uil [...]
Scopo della riunione: Stipulazione del Contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958, in sostituzione dell’integrativo al Contratto nazionale 23 ottobre 1950 ed esame delle richieste di migliorie economiche in favore dei lavoratori avanzate dalle rispettive organizzazioni.
Dopo seria e serena discussione si addiviene al seguente accordo;

3) I negozi di vendita pane e in genere le attività di panificazione, sono esclusi dal presente contratto integrativo.

5) Le retribuzioni delle donne, saranno se del caso aumentati del 2 % come da istruzioni Confederali.

6) L’accordo integrativo avrà la stessa scadenza del Contratto Nazionale e cioè 30 giugno 1960.

7) Per quanto concerne il riconoscimento della mezza giornata ili libertà da concedersi ogni mese al personale dipendente, poiché le disposizioni federali non permettono accordi in tale materia, l’Associazione di Gorizia s’impegna ad invitare i datori di lavoro ad aderire a tale richiesta.

8) Le Segreterie delle Organizzazioni sindacali sono incaricate di compilare su queste basi, il contratto integrativo.