Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 giugno 1959
Validità: 01.05.1959 - 31.12.1959
Parti: Associazione Commercianti della Provincia di Udine e Fisasca-Cisl, Filcea-Cgil, Uidaca-Uil
Settori: Commercio, Udine

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Qualifiche del personale.
Art. 3. - Minimi di retribuzione.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo.
Art. 7. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 8. - Diarie e trasferte - Missioni e trasferimenti.
Art. 9. - Coabitazione - Vitto e alloggio.
Art. 10. - Prezzo della carta e calo merci.
Art. 11. - Commissione paritetica.
Art. 12. - Riferimento a leggi o contratti nazionali.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Allegato A
Allegato B

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali e di perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio per la provincia di Udine, 23 giugno 1959

L'anno 1959, il giorno 23 del mese di giugno in Udine, presso la Sede dell’Associazione dei Commercianti della Provincia di Udine; tra l’Associazione Commercianti della Provincia di Udine [...] e la Fisasca (Cisl) [...], assistito dal Segretario dell’Unione Sindacale [...], la Filcea (Cgil) [...], la Uidaca (Uil) [...], si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali e di perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio stipulato in Roma il 28 giugno 1958 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea): la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (Fisasca); l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali (Uidac).

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro delle categorie elencate nel Contratto Nazionale 28 giugno 1958 del quale è parte integrante.

Art. 3. - Minimi di retribuzione.
[...]
Detti minimi sono commisurati all’orario di lavoro previsto per le varie categorie di personale dal contratto 28 giugno 1958 e dall’articolo 6 del presente contratto integrativo.
Tali minimi sono comunque comprensivi del maggior lavoro eventualmente richiesto e prestato oltre l'orario di cui il precedente capoverso, nel limite massimo di mezz’ora giornaliera, per i lavoratori di cui in appresso:
- per tutto il personale addetto alle aziende commerciali dell’alimentazione generale della provincia di Udine (alimentari misti, rivendite, pane, pasta, riso, dolci, latte e derivati, prodotti della pesca);
- per tutto il personale addetto ad altre aziende commerciali della provincia, escluso Udine e Pordenone.

Art. - 6. Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo.
L’orario di lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo è fissato in:
Ore 10 giornaliere o 60 settimanali per gli autisti, guardiani, custodi, uscieri, motocarristi, conducenti di motofurgoncino, carradori e addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti).
Ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini e per gli addetti ai centralini telefonici.

Art. 7. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 32 del Contratto Nazionale, le parti stabiliscono che la durata dell’interruzione giornaliera dell’orario di lavoro verrà fissata in sede di formulazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 11. - Commissione paritetica.
Le parti si danno atto di aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica di cui l’art. 120 del Contratto Nazionale, avente funzioni di derimere in via conciliativa tutte le controversie per l’applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia.
Viene convenuto che tutte le controversie sindacali che sorgessero dovranno essere portate davanti alla suddetta Commissione Paritetica per esperire il tentativo di conciliazione, entro 15 giorni dalla data delle denuncie.

Art. 12. - Riferimento a leggi o contratti nazionali.
Per tutto quanto non contemplato dal presente contratto integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme ed ai disposti del Contratto Nazionale per i dipendenti da Aziende Commerciali stipulato in Roma il 28 giugno 1958 ed alle disposizioni di legge in vigore.