Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Padova e Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio-Cisl/Unione Provinciale Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio
Settori: Commercio, Padova

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Trattamento economico.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Apprendisti.
Art. 5. - Aiuto commessi e commessi.
Art. 6. - Diarie per missioni e trasferimenti.
Art. 7. - Misura del cottimo.
Art. 8. - Cali, tare e perdite di cottura.
Art. 9. - Coabitazioni, vitto e alloggio.
Art. 10. - Commissione paritetica.
Art. 11. - Inscindibilità delle norme.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Tabelle delle paghe conglobate

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Padova, 15 gennaio 1959

Il 15 gennaio 1959, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Padova [...] e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio aderente alla Cisl [...] e con l’intervento del Segretario dell’Unione Provinciale Cisl [...] e la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal[...]la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, si è stipulato il seguente Contratto provinciale integrativo al Contratto nazionale 28 giugno 1958, procedendo nel contempo al conglobamento delle voci della retribuzione di cui all’Accordo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contratto si rende applicabile al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Padova appartenenti ai settori e alle categorie specificate all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958; fermi restando gli accordi salariali provinciali in atto per singole categorie.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Le retribuzioni di cui al precedente art. 2 si intendono ragguagliate ad un orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, mentre per il personale dipendente dalle aziende del settore alimentare al dettaglio si intendono ragguagliate ad un orario normale di ore 9 giornaliere o 54 settimanali.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 35 del Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958 si convengono le seguenti eccezioni:
1. - per il personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni dipendente dalle aziende dei settori merceologici «non» alimentari, l’orario normale di lavoro viene fissato come segue:
personale addetto al carico ed allo scarico delle merci;
fattorini e inservienti;
pesatori magazzinieri e aiuti, ore 9 giornaliere o 54 settimanali
custodi, guardiani diurni e notturni; portieri e portinai; pompisti;
addetti ad impianti frigoriferi;
autisti in genere, conducente carri a trazione animale, cavallanti;
sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro, ore 10 giornaliere o 60 settimanali.
2. - Per il personale di cui al precedente punto dipendente da aziende del settore dell’alimentazione al dettaglio l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Art. 5. - Aiuto commessi e commessi.
In ogni azienda non potranno esservi più di due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 7. - Misura del cottimo.
Le tariffe del cottimo verranno determinate attraverso accordi diretti tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 10. - Commissione paritetica.
Al fine di determinare in via conciliativa tutte le controversie individuali e collettive per l’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro sarà costituita la Commissione paritetica di cui all’articolo 120 del Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958 che risulterà composta di quattro datori dì lavoro, di cui uno Presidente, e quattro lavoratori.

Art. 11. - Inscindibilità delle norme.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo valgono le norme di cui al Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958.