Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 marzo 1959
Validità: 01.04.1959 - 31.03.1960
Parti: Associazione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cisl/Unione Provinciale Sindacale, Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Commercio di Treviso, Camera Sindacale-Uil di Treviso
Settori: Commercio, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Trattamento economico.
Art. 3. - Condizioni di miglior favore.
Art. 4. - Riduzione per i comuni minori.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa.
Art. 7. - Calcolo della retribuzione oraria.
Art. 8. - Trattenute per vitto e alloggio.
Art. 9. - Indennità di dimissioni.
Art. 10. - Contratto nazionale.
Art. 11. - Decorrenza e durata.
Tabella dei minimi di retribuzione mensile

Contratto collettivo integrativo al CCN 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Treviso, in vigore dal 1° aprile 1959, 6 marzo 1959.

Addì 6 marzo 1959 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., tra l’Associazione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio (Cisl) [...], assistiti da[...]lla Unione Provinciale Sindacale, la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Commercio di Treviso [...], la Camera Sindacale Uil di Treviso [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina del Rapporto di Lavoro dei dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
L’accordo si applica al personale dipendente dalle aziende commerciali di cui all’art. 1 del citato CCN 28 giugno 1958, con esclusione delle aziende appartenenti alle seguenti categorie: Pubblici Esercizi (caffè, bar, ristoranti, trattorie, laboratori di pasticceria) - Alberghi, Pensioni, Locande - Panifici e Rivenditi pane - Rivendite di giornali e riviste.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Il trattamento economico fissato col presente contratto si intende rimunerativo di un orario normale di lavoro di otto (8) ore giornaliere o 48 settimanali, con la eccezione del personale addetto alle macellerie di ogni Comune (banconieri, aiuto-banconieri e garzoni di macelleria) il trattamento è compensativo di 53 (cinquantatré) ore settimanali calcolate sulla media annuale. Qualora la durata del rapporto di lavoro dei dipendenti da macellerie non consentisse operare la media fra orario estivo ed orario invernale, le retribuzioni non subiranno comunque variazioni né in più né in meno.

Art. 6. - Orario di lavoro personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa.
In base al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2057, le retribuzioni descritto nella tabella devono intendersi compensative per il personale addetto a mansioni discontinue o di attesa, dell’orario di lavoro, fissato come segue:
a) ore 10 giornaliere o 60 settimanali per i custodi, guardiani diurni e notturni (l'eventuale eccedenza fino a due ore giornaliere, verrà compensata con quote orarie normali conglobate ridotte del 50 %), autisti, conducenti di autotreni e motocarristi, uscieri, portieri. carradori, pompisti;
b) ore 9 e ½ giornaliere o 57 settimanali per il personale addetto alle vendite (commessi, aiuto commessi, cassieri di negozio di ambo i sessi) dei negozi dell’alimentazione al dettaglio in tutti i Comuni extra-capoluogo di Treviso.
c) ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini magazzinieri ed aiuto magazzinieri, personale di carico e scarico di tutti i Comuni, personale addetto alla vendita (commessi, aiuto commessi, cassieri di negozio di ambo i sessi) dipendenti da aziende di abbigliamento e merci varie al dettaglio dei Comuni extra-capoluogo di Treviso.

Art. 10. - Contratto nazionale.
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo valgono le norme di cui al CCN 28 giugno 1958 per la Disciplina del Rapporto di Lavoro dei Dipendenti da Aziende Commerciali.