Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Bolzano e Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Italiana del Lavoro-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Bolzano

Sommario:

Premesse
Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. Commissioni paritetiche di qualifica e vertenze individuali.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Stipendi e salari.
Art. 8. - Percentuale di servizio.
Art. 9. - Rinfreschi e ricevimenti.
Art. 10. - Vitto e alloggio.
Art. 11. - Suddivisione della percentuale.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Personale extra o di surroga.
Art. 14. - Esercizi di stagione.
Art. 15. - Locali notturni.
Art. 16. - Buffets stazione.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Decorrenza e durata del contratto.
Tabella retribuzioni

Accordo collettivo integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, birrerie e pasticcerie della provincia di Bolzano, 1 settembre 1959.

L'anno millenovecentocinquantanove, addì primo settembre, nella sede dell’Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Bolzano, in Bolzano, via della Mostra, 14, tra l’Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Bolzano [...], la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio aderente alla Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro aderente alla Cgil [...] e l’Unione Italiana del Lavoro Uil [...], si è stipulato in esecuzione dei Contratti Nazionali 15 maggio 1959 il seguente Accordo Provinciale Integrativo per i dipendenti da Caffè, Bars, Bottiglierie, Gelaterie, Birrerie, Pasticcerie, nonché per i dipendenti da Ristoranti, Trattorie ed Esercizi similari, per la provincia di Bolzano.

Art. 3. Commissioni paritetiche di qualifica e vertenze individuali.
Le parti contraenti si obbligano a costituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le commissioni paritetiche di cui all’art. 8 del Contratto Nazionale e dell’accordo nazionale del 27 gennaio 1948.

Art. 4. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato e il trattamento degli apprendisti le parti fanno riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento 30 dicembre 1956, n. 1668 confermando che la durata dell’apprendistato è di anni tre. In conformità di quanto previsto dall’art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce il seguente rapporto tra lavoratori qualificati e apprendisti:
Esercizi di lusso e I categoria:
1 apprendista ogni 3 lavoranti qualificati;
Esercizi di II - III e IV categoria:
1 apprendista ogni lavorante qualificato.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è il seguente:
Personale impiegatizio: 8 ore effettive giornaliere pari a 48 ore settimanali.
Personale non impiegatizio: 9 ore effettive giornaliere pari a 54 settimanali.
Dai suddetti orari resta escluso il tempo per l’eventuale consumazione dei pasti calcolato in mezz’ora per ogni pasto.
Il personale che è a contatto con il pubblico non può essere addetto a lavori di pulizia.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Per quanto concerne il lavoro straordinario si applica quanto disposto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del Contratto Nazionale. [...]

Art. 13. - Personale extra o di surroga.
Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per tutta la durata della surroga. [...]

Art. 18. - Decorrenza e durata del contratto.
[...]
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espliciti riferimento ai contratti collettivi di lavoro per pubblici esercizi ristoranti e trattorie stipulati in data 15 maggio 1959.