Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1960
Parti: Sindacato Pubblici Esercizi Bresciani e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Brescia

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Donna tutto-fare.
Art. 3. - Commissione di qualifica.
Art. 4. - Apprendisti.
Art. 5. - Durata dei pasti.
Art. 6. - Retribuzioni.
Art. 7. - Percentuali di servizio.
Art. 8. - Rinfreschi e servizi affini.
Art. 9. - Speciali forme di retribuzione.
Art. 10. - Personale extra o di rinforzo.
Art. 11. - Locali notturni.
Art. 12. - Rinvio al contratto nazionale.
Art. 13. - Durata del contratto.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari della provincia di Brescia, 28 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 28 settembre, tra il Sindacato Pubblici Esercizi Bresciani [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Uil [...], si è stipulato il presente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da Caffè-Bars, Birrerie, Bottiglierie, Gelaterie, Pasticcerie, Confetterie ed esercizi similari, da valere per la città e la provincia di Brescia.

Art. 2. - Donna tutto-fare.
(Rif. Art. 2 Contratto Naz.)
Si conviene che, come da consuetudine, negli esercizi di III e IV categoria per la città e IV categoria per la provincia potrà essere assunto personale femminile con la qualifica di «donna tutto fare», intendendosi come tale il personale non fornito di alcun specifico addestramento che possa configurare una qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e che comunque sia destinato a compiti promiscui e purché non sia adibito in forma prevalente a mansioni qualificate. [...]

Art. 4. - Apprendisti.
(Rif. Art. 9 Contratto Naz.)
Il numero degli apprendisti viene stabilito nella proporzione di uno per ogni tre lavoratori per tutti gli esercizi a prescindere dalla loro categoria e contando a tal fine anche il datore di lavoro e i propri familiari in quanto prestino effettivo servizio. Potrà comunque essere assunto un apprendista anche dove vi siano un solo o due lavoratori.

Art. 5. - Durata dei pasti.
(Rif. Art. 16 Contratto Naz.)
Si conviene che la durata dei pasti sia di un’ora complessiva e cioè mezz’ora per ogni pasto.

Art. 9. - Speciali forme di retribuzione.
(Rif. Artt. 54-55-56-57 Contratto Naz.)
Nella ipotesi che una ditta intendesse modificare il sistema di retribuzione previsto dal presente accordo e stabilirne altra forma, questa dovrà essere approvata dalle Associazioni stipulanti interessate.

Art. 11. - Locali notturni.
Si dà atto che in questa provincia non esistono locali notturni.

Art. 12. - Rinvio al contratto nazionale.
Si dà atto che per quanto non previsto dal presente contratto integrativo è da intendersi confermato quanto sancito nel Contratto Nazionale 15 maggio 1959.