Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.11.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato provinciale degli esercenti di caffè, bar, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni e sale da -Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Novara e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cgil, Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commercio ed Affini-Cis, Unione Provinciale Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Novara

Sommario:

Art. 1. - Classifica esercizi.
Art. 2. - Minimi di stipendio.
Art. 3. - Percentuale di servizio.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Vitto e alloggio.
Art. 6. - Refezione.
Art. 7. - Retribuzione al personale degli esercizi di stagione.
Art. 8. - Minimi garantiti al personale tavoleggiante.
Art. 9. - Locali notturni.
Art. 10. - Paghe di fatto.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Commissione di qualifiche.
Art. 13. - Commissione per le vertenze individuali.
Art. 14. - Compenso per lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 15. - Decorrenza e durata del contratto.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, bottiglierie e sale da ballo della provincia di Novara, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° del mese di ottobre 1959, tra il Sindacato provinciale degli esercenti di caffè, bar, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni e sale da ballo aderente all’Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Novara [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio (Cgil) [...], la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commercio ed Affini Cisl [...], l’Unione Provinciale Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini [...], si è stipulato il presente accordo integrativo economico al CCNL 15 maggio 1959, da valere per il personale dipendente da aziende esercenti caffè, bar, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, bottiglierie e sale da ballo.

Art. 6. - Refezione.
Il datore di lavoro che non intenda attenersi alle norme sancite dall’art. 50 del CCNL 15 maggio 1959, deve corrispondere al personale che ne ha diritto, come indennità sostitutiva della mancati consumazione della refezione, la somma di L. 70 giornaliere.

Art. 11. - Apprendistato.
Per gli esercizi extra e di 1ª categoria può essere assunto un apprendista ogni due dipendenti qualificati di pari mansioni.
Per gli esercizi sprovvisti di personale anche se il proprietario è coadiuvato da familiari, è data facoltà di assumere un apprendista.
[...]

Art. 13. - Commissione per le vertenze individuali.
In analogia alle modalità previste per la costituzione della Commissione di qualifica, le parti si impegnano di istituire anche una Commissione paritetica per il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro.
Tale Commissione può operare nelle seguenti sedi della provincia di Novara: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa. Verbania, Domodossola, Omegna.