Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1961
Parti: Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova e Camera Confederale del Lavoro di Padova-Filcams, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Padova

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Commissione paritetica di qualifica.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Premio di fine stagione.
Art. 10. - Stipendi e salari.
Art. 11. - Percentuali di servizio.
Art. 12. - Rinfreschi e ricevimenti.
Art. 13. - Prestazioni in natura.
Art. 14. - Suddivisione percentuale di servizio.
Art. 15. - Personale extra o di surroga.
Art. 16. - Vitto.
Art. 17. - Rotture.
Art. 18. - Pulizia dei locali.
Art. 19. - Equiparazione convenzionale.
Art. 20. - Esercizi di stagione.
Art. 21. - Locali notturni.
Art. 22. - Buffets di stazioni.
Art. 23. - Delegati C.I. - Dirigenti sindacali.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Art. 25.
Art. 26. - Decorrenza e durata.
Tabella dei minimi di retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, e del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie, e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all’art. 86 della legge P.S., da negozi di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi della provincia di Padova, 1° ottobre 1959

L'anno 1959 in giorno 1 del mese di ottobre in Padova, presso la sede dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi tra l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Padova rappresentata dal suo Segretario responsabile [...] e dal segretario responsabile della Federazione Provinciale dei lavoratori del commercio, alberghi, mensa e servizi (Filcams) [...] e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], si è stipulato il presente Contratto provinciale integrativo ai Contratti Nazionali Normativi di lavoro stipulati entrambi il 15 maggio 1 959 in Roma, da valere per la giurisdizione di Padova e Provincia.

Art. 4. - Apprendistato.
(Art. 9 e seg. dei CCN)
Fermo restando quanto previsto dalla Legge, si conferma che l’apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto ai lavori di manovalanza.
Il numero degli apprendisti, in conformità all’art. 9 del CCN viene stabilito nel rapporto seguente:
а) negli esercizi di lusso e di 1ª categoria: 1 apprendista per ogni tre lavoratori qualificati;
b) negli esercizi di 2ª categoria: 1 apprendista per ogni due lavoratori qualificati;
c) negli esercizi di 3ª e di 4ª categoria: non superiore alla proporzione di uno per ogni dipendente interno qualificato; e di uno per ogni tre dipendenti esterni (camerieri).
Dal novero dei dipendenti deve essere escluso il personale di fatica. Deve essere invece compreso il datore di lavoro ed i propri familiari qualora questi prestino effettivamente la loro opera nell’azienda.

Art. 5. - Orario di lavoro.
(Art. 16 e seg. dei CCN)
La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere pari a 48 settimanali; per quello non impiegatizio la durata normale di lavoro è di 9 ore giornaliere pari a 54 settimanali.
Dai suddetti orari resta escluso il tempo per l’eventuale consumazione dei pasti, calcolata in mezz’ora per pasto.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
(Art. 19 e seg. dei CCN)
Fermo restando quanto stabilito dai CCN, si conferma l’obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie.
[...]

Art. 15. - Personale extra o di surroga.
(Artt. 61-63 dei CCN)
Il personale assunto per temporanee sostituzioni, avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per tutta la durata della surroga..

Art. 16. - Vitto.
(Art. 50 e seg. del CCN Ristoranti)
È obbligatoria la somministrazione di un vitto sano e sufficiente comprensivo di almeno un quarto di vino al pasto.
[...]
In caso di assoluta necessità e in quello di ferie, in sostituzione del vitto, il datore di lavoro corrisponderà una indennità nella misura di L. 200 per ogni pasto.

Art. 18. - Pulizia dei locali.
(Artt. 68-69 e seg. dei CCN)
Le parti convengono di escludere dall’obbligo della pulizia dei locali il personale tavoleggiante, ad eccezione di quella leggera del reparto al quale è adibito.

Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si farà riferimento ai CCN Bar e Ristoranti 15 maggio 1959.
I lavoratori conservano le condizioni di miglior favore.

Art. 25.
(Artt. 108-106 dei CCN)
Con riferimento ai suddetti articoli dei CCN, viene costituita la Commissione Paritetica di arbitrato, la quale ha il compito di effettuare il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali, collettive e dei licenziamenti, che dovranno essere deferiti alla suddetta Commissione prima di ricorrere all’azione giudiziaria.
Essa è costituita da quattro membri componenti, una metà dei quali in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni dei Lavoratori costituite nel presente accordo.
La designazione dei componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.
Per essa valgono le norme del regolamento apposito prevista agli articoli 11 dei due contratti Nazionali Normativi 15 maggio 1959 ai chiarimenti a verbale.