Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 settembre 1959
Validità: 23.09.1959 - 30.09.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma e Sindacato Provinciale di Parma-Filam/Cgil, Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro di Parma-Uil
Settori: Commercio, Esercizi pubblici, Parma

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Dichiarazione a verbale
Tabella 1Tabella delle paghe basi mensili
Tabella 2 Indennità di contingenza

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, confetterie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare della provincia di Parma, 23 settembre 1959.

Addì 23 settembre 1959, in Parma, tra il Sindacato Provinciale di Parma della Filam (Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa), aderente alla Cgil [...], nonché il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali, aderente alla Cisl [...], nonché la Camera Sindacale del Lavoro di Parma, aderente alla Uil [...] e l’Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale integrativo al Contratto Nazionale 15 maggio 1959, valevole per i dipendenti da Caffé, Bars, Bottiglierie, Confetterie, Gelaterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Parma.

Art. 4.
Le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica di tre datori di lavoro e tre lavoratori, la quale svolgerà i compiti previsti dall’art. 8 CN. Le organizzazioni dei lavoratori concorderanno i nominativi dei membri di loro nomina. In caso di disaccordo, la competenza a decidere sui problemi non risolti dalla Commissione paritetica è demandata alle Associazioni sindacali; quando la controversia non trovi soluzione nemmeno in questa sede, sarà discussa con l’intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Con riferimento all’art. 5 CN. si deferisce alla Commissione paritetica la decisione sui casi nei quali si rende necessario, per particolari caratteristiche, assumere personale femminile tavoleggianti fermo quanto stabilito dall’art. 5 del CN.

Art. 6.
Ad integrazione dell’art. 9 CN si stabilisce che negli esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria potrà essere assunto un apprendista ogni due lavoratori qualificati. Negli esercizi di lusso potrà essere assunto un apprendista ogni tre qualificati. La Commissione paritetica è competente a controllare il numero degli apprendisti assunti in ogni azienda.

Art. 8.
Per l’orario di lavoro valgono le norme fissate dal CN. Dall’orario di lavoro resta escluso il tempo per l’eventuale consumazione dei pasti, fissata in mezz’ora per pasto.

Art. 9.
[...] Non si considera comunque notturno il lavoro fino alle ore 1 antimeridiane.
Il lavoro prestato dopo le ore 1 sarà sempre considerato notturno. Per i locali considerati notturni, si applica l’art. 16 anziché il presente articolo.

Art. 14.
Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per la durata della surroga.
[...]

Art. 19.
I lavoratori donatori di sangue, iscritti all’Avis, hanno diritta di assentarsi per il tempo necessario, allorché chiamati ad assolverei la loro funzione. Se il datore di lavoro corrisponde normalmente il vitto, la razione normale sarà congruamente aumentata nel giorno in cui si sia verificata la donazione di sangue.