Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 25 giugno 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Associazione del Commercianti della Provincia di Trento e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Trento
Sommario:
Art. 1. - Retribuzione. Art. 2. - Apprendistato. Art. 3. - Aiuto banconiere o barista. Art. 4. - Cameriere a paga fissa. Art. 5. - Orario di lavoro. Art. 6. - Lavoro straordinario. Art. 7. - Ferie. Art. 8. - Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 9. - Trattamento malattia. Art. 10. - Trattamento economico e sistema di retribuzione. |
Art. 11. - Percentuale di servizio. Art. 12. - Personale extra. Art. 13. - Personale dipendente da piccoli esercizi. Art. 14. - Gratifica natalizia. Art. 15. - Esercizi di stagione. Art. 16. - Preavviso. Art. 17. - Indennità di anzianità. Art. 18. - Dimissioni. Art. 19. - Decorrenza e durata. Art. 20. Tabelle paga |
Accordo collettivo per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi, ristoranti e similari della provincia di Trento, 25 giugno 1959
In data 25 giugno 1959 in Trento, tra l’Associazione del Commercianti della Provincia di Trento [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa [...], si è stipulato il presente accordo economico provinciale da valere per i lavoratori dipendenti da Pubblici Esercizi, Ristoranti e similari di Trento e Provincia.
Art. 2. - Apprendistato.
Gli apprendisti degli esercizi di prima e seconda categoria possono essere assunti in numero di uno per ogni tre lavoratori qualificati. Negli esercizi di terza categoria è ammessa l’assunzione di un apprendista per ogni dipendente qualificato, e con più di due dipendenti qualificati un apprendista per ogni due dipendenti qualificati.
Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per il personale non impiegatizio è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali (esclusi gli operai fissi, quali elettricisti falegnami ecc., per i quali l’orario è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali).
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.
Dall’orario di cui sopra resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che sarà calcolato di un’ora al giorno.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, concordato nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, sarà retribuito con un aumento [...]
Art. 7. - Ferie.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il periodo delle ferie nella seguente misura:
Personale impiegatizio:
giorni 19 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;
giorni 21 da oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 26 da oltre 10 anni e fino a 20 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 30 oltre i 20 anni.
Personale non impiegatizio:
giorni 10 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;
giorni 19 da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 22 oltre i 10 anni.
[...]
Art. 20.
Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa riferimento ai Contratti Nazionali di categoria stipulati in data 22 ottobre 1954 e modificati in data 15 maggio 1959.