Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 25 giugno 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Associazione del Commercianti della Provincia di Trento e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Trento

Sommario:

Art. 1. - Retribuzione.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Aiuto banconiere o barista.
Art. 4. - Cameriere a paga fissa.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 9. - Trattamento malattia.
Art. 10. - Trattamento economico e sistema di retribuzione.
Art. 11. - Percentuale di servizio.
Art. 12. - Personale extra.
Art. 13. - Personale dipendente da piccoli esercizi.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Esercizi di stagione.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Dimissioni.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Art. 20.
Tabelle paga

Accordo collettivo per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi, ristoranti e similari della provincia di Trento, 25 giugno 1959

In data 25 giugno 1959 in Trento, tra l’Associazione del Commercianti della Provincia di Trento [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa [...], si è stipulato il presente accordo economico provinciale da valere per i lavoratori dipendenti da Pubblici Esercizi, Ristoranti e similari di Trento e Provincia.

Art. 2. - Apprendistato.
Gli apprendisti degli esercizi di prima e seconda categoria possono essere assunti in numero di uno per ogni tre lavoratori qualificati. Negli esercizi di terza categoria è ammessa l’assunzione di un apprendista per ogni dipendente qualificato, e con più di due dipendenti qualificati un apprendista per ogni due dipendenti qualificati.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per il personale non impiegatizio è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali (esclusi gli operai fissi, quali elettricisti falegnami ecc., per i quali l’orario è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali).
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.
Dall’orario di cui sopra resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che sarà calcolato di un’ora al giorno.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, concordato nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, sarà retribuito con un aumento [...]

Art. 7. - Ferie.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il periodo delle ferie nella seguente misura:
Personale impiegatizio:
giorni 19 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;
giorni 21 da oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 26 da oltre 10 anni e fino a 20 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 30 oltre i 20 anni.
Personale non impiegatizio:
giorni 10 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;
giorni 19 da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 22 oltre i 10 anni.
[...]

Art. 20.
Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa riferimento ai Contratti Nazionali di categoria stipulati in data 22 ottobre 1954 e modificati in data 15 maggio 1959.