Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Pubblici Esercizi della Provincia di Imperia-Unione Commercianti e Filam-Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini-Cisl/Usp
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Classifica degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Commissione paritetica e di qualifica.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura per i locali non notturni.
Art. 7. - Indennità sostitutiva del vitto durante le ferie.
Art. 8. - Stipendi e salari.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10. - Banchetti.
Art. 11. - Indennità di contingenza e calcolo vitto.
Art. 12. - Suddivisione percentuale di servizio.
Art. 13. - Personale extra e di surroga.
Art. 14. - Equiparazione convenzionale.
Art. 15.
Art. 16. - Esercizi di stagione.
Art. 17. - Locali notturni.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente dai bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, fiaschetterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari, della provincia di Imperia, 15 luglio 1959

L’anno millenoventocinquantanove, addì 15 luglio, nella sede dell’Unione Commercianti della Provincia di Imperia; tra l’Associazione Pubblici Esercizi della Provincia di Imperia [...], assistiti dall’Unione Commercianti [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistito dal[...]la Cgil [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini della Cisl [...], assistito dai Segretari Usp [...], è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per il personale dipendente dai bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, fiaschetterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari.

Art. 3. - Commissione paritetica e di qualifica.
(art. 8 del CCNL)
Con riferimento all’art. 8 del CCNL la Commissione Paritetica è costituita da n. 4 membri, dei quali una metà in rappresentanza datori di lavoro e l’altra metà in rappresentanza delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo.
I rappresentanti dei lavoratori saranno designati in forma paritetica dalle due Organizzazioni stipulanti.
La designazione dei membri dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.
[...]
Detta Commissione, in riferimento all’art. 106 del CCNL, anche il compito dell’arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive che dovranno essere deferite a detta Commissione prima di ricorrere all’azione giudiziaria.

Art. 4. - Apprendistato.
(art. 9 e segg. del CCNL)
Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l’apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto a lavori di manovalanza.
Il numero degli apprendisti, in conformità dell’art. 9 del CCNL viene stabilito secondo il rapporto di cui in appresso:
1 apprendista nelle aziende sino a tre dipendenti qualificati o familiari che svolgono mansioni analoghe;
2 apprendisti nelle aziende da 4 a 10 dipendenti qualificati o familiari;
3 apprendisti nelle aziende da 11 a 20 dipendenti qualificati o familari;
4 apprendisti nelle aziende da 21 a 40 dipendenti qualificati o familiari;
6 apprendisti nelle aziende da 41 in poi dipendenti qualificati o familiari.

Art. 5. - Orario di lavoro.
(artt. 16, 17 e 18 del CCNL)
Con riferimento all’art. 17, si stabilisce che il termine necessario per la consumazione dei pasti rimane fissata in un’ora giornaliera, divisa mezz’ora per pasto.

Art. 11. - Indennità di contingenza e calcolo vitto.
(artt. 50, 51 e 52 CCNL)
È obbligatoria la somministrazione di un vitto sufficiente comprensivo di almeno un quarto di vino per pasto.
[...]

Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL, del 15 maggio 1959. I lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore in atto.