Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 luglio 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Pubblici Esercizi della Provincia di Imperia-Unione Commercianti e Filam-Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini-Cisl/Usp
Settori: Commercio, Ristorazione, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Commissione paritetica e di qualifica.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura per i locali non notturni.
Art. 6. - Stipendi e salari.
Art. 7. - Percentuale di servizio.
Art. 8. - Rinfreschi e ricevimenti.
Art. 9. - Indennità di contingenza e calcolo vitto.
Art. 10. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 11. - Personale extra e di surroga.
Art. 12. - Equiparazione convenzionale.
Art. 13. - Esercizi di stagione.
Art. 14. - Locali notturni.
Art. 15. - Buffet di stazione.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Art. 17. - Funzionamento.
Art. 18. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Imperia, 15 luglio 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il 15 luglio, nella sede dell’Unione Commercianti della Provincia di Imperia, tra l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi [...], con l’assistenza dell’Unione Commercianti [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistito dal[...]la Cgil, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini della Cisl [...], assistito dai Segretari Usp [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari.

Art. 3. - Commissione paritetica e di qualifica.
(art. 8 del CCNL)
Con riferimento all’art. 8 del CCNL la Commissione paritetica è costituita da 4 membri, dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni] Sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo.
I rappresentanti dei lavoratori saranno designati in forma paritetica dalle due organizzazioni stipulanti.
La designazione dei membri dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.
[...]
Detta Commissione, in riferimento all’art. 108 del CCNL, avrà anche il compito dell’arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive che dovranno essere deferite a detta Commissione prima di ricorrere all’azione giudiziaria.

Art. 4. - Apprendistato.
(art. 9 del CCNL)
Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l’apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto a lavori di manovalanza.
Il numero degli apprendisti, in conformità dell’art. 9 del CCNL, viene stabilito secondo il rapporto di cui in appresso:
1 apprendista nelle aziende fino a tre dipendenti qualificati o familiari che svolgono mansioni analoghe;
2 apprendisti nelle aziende da 4 a 10 dipendenti;
3 apprendisti nelle aziende da 11 a 20 dipendenti;
4 apprendisti nelle aziende da 21 a 40 dipendenti;
6 apprendisti nelle aziende da 41 e più dipendenti

Art. 8. - Rinfreschi e ricevimenti.
[...]
Per i servizi fuori città, si stabilisce una maggiorazione del 20% sulle tariffe stabilite, oltre le spese di trasporto normale, vitto qualora il servizio lo richieda, alloggio.

Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL del 15 maggio 1959. I lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore in atto.