Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 aprile 1960
Validità: 01.05.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bar, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie-Associazione Esercenti e Commercianti e Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE.-Cisl/Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Sindacato Lavoratori d’Albergo e Mensa-Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Commercio, Ristorazione, Bergamo

Sommario:

Art. 1.
A) Trattamento economico.
B) Qualifiche.
C) Personale Tavoleggiante.
Art. 2. - Vitto ed alloggio.
Art. 3. - Apprendisti.
Art. 4. - Tempo adibito per la consumazione dei pasti.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Esercizi di stagioni.
Art. 7. - Personale extra.
Art. 8. - Abrogazione accordi precedenti.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 11. - Una tantum.
Tabelle retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bergamo, 28 aprile 1960

L’anno 1960 il giorno 28 aprile alle ore 20 presso l’Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo presenti i signori [...] presidenti dei Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bar, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie, assistiti dal direttore e dal vice direttore dell’Associazione Esercenti e Commercianti, [...] Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE. della Cisl, assistiti dal[...]l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, [...] Sindacato Lavoratori d’Albergo e Mensa [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro, [...] l’Unione Italiana del Lavoro, viene stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale 23 ottobre 1954 e successivo contratto in data 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti dai pubblici esercizi di Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari della provincia di Bergamo.

Art. 1.
C) Personale Tavoleggiante.

[...]
Al personale femminile addetto al servizio di sala, per i bars (tavoleggiante o barista) verrà riservato lo stesso trattamento adottato per il personale maschile della stessa categoria.

Art. 2. - Vitto ed alloggio.
Tutto il personale ha diritto a godere due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti.
[...]

Art. 3. - Apprendisti.
A completamento dell’art. 9 del citato contratto nazionale 23 ottobre 1954 e 15 maggio 1959 si stabilisce che la proporzione tra apprendisti e lavoratori qualificati è da uno a tre o frazione di tre (1°, 2° e 3° qualificati hanno diritto all’apprendista, computando a questi soli effetti anche il personale della famiglia del datore di lavoro che presti la sua opera continuamente con la medesima qualifica od attribuzione).
La retribuzione e la durata del periodo di apprendistato sono fissati nella allegata tabella [...]
Il computo del periodo di apprendistato viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Art. 4. - Tempo adibito per la consumazione dei pasti.
Il tempo stabilito per la consumazione dei pasti di cui all’art. 17 del contratto nazionale viene calcolato in mezz’ora per ognuno dei pasti principali e cioè per il pasto del mezzogiorno e per il pasto della sera.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
A complemento degli articoli 19 e 22 del contratto nazionale 15 maggio 1959 è considerato lavoro straordinario quello eccedente le ore 48 settimanali per il personale impiegatizio e le ore 54 settimanali per il personale non impiegatizio.
[...]
Per gli apprendisti valgono le norme di legge e quelle fissate dall’art. 11 del contratto nazionale citato.