Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 luglio 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1960
Parti: Unione Commercianti della Provincia di Imperia e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Commercio-Servizi, Stabilimenti balneari, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Classifica del personale.
Art. 2. - Mansioni specifiche del personale di spiaggia.
Art. 3. - Retribuzioni.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Abbigliamento.
Art. 6.
Art. 7. - Commissione paritetica.
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali.

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da stabilimenti balneari della provincia di Imperia, 28 luglio 1959

L’anno 1959, il giorno 28 del mese di luglio, presso l’Unione Commercianti di Imperia, tra l’Unione Commercianti della Provincia di Imperia [...], e la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], si è stipulato il seguente contratto provinciale per dipendenti da stabilimenti balneari.

Art. 2. - Mansioni specifiche del personale di spiaggia.
Il bagnino patentato o marinaio di salvataggio deve avere le seguenti mansioni:
1) sorvegliare i bagnanti e prestarsi all’opera di salvataggio;
2) riattare regolarmente la spiaggia e lo specchio acqueo antistante;
3) messa in opera ombrelloni, sedie, tavoli, sai vagenti e loro ritiro;
4) sorveglianza, pulizia, varo e alaggio barche della clientela e dello stabilimento;
5) adoperarsi per la salvaguardia del materiale e delle barche in caso di mareggiata;
l’aiuto bagnino od inserviente deve aiutare il bagnino nella esplicazione della sua funzione, restando pero esente dalla responsabilità del salvataggio. Ha inoltre il compito specifico della risciacquatura dei costumi, asciugamani, ecc.. di proprietà dei clienti e dello stabilimento, dell’apertura e chiusura delle cabine, del riassetto, pulizia delle cabine, terrazze, corridoi e servizi igienici. Le inservienti (bagnine) hanno eguale compito dell'aiuto bagnino.

Art. 4. - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di dieci ore giornaliere, e dovrà essere ripartito nel modo più adatto allo svolgimento regolare delle operazioni giornaliere per il migliore funzionamento dello stabilimento, senza limitazione di ore di lavoro. L’orario è fissato dalla Direzione dello stabilimento e per nessun motivo la spiaggia dovrà rimanere sprovvista di sorveglianza. In caso di supero delle dieci ore, le eccedenze verranno compensate come lavoro straordinario.

Art. 7. - Commissione paritetica.
Le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica di qualifica, composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti dei lavoratori, ed un membro con funzioni di presidente, di comune gradimento.
I compiti della Commissione sono i seguenti:
1) collaborare con gli organi competenti per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori addetti agli stabilimenti balneari;
2) dirimere le eventuali controversie sull’interpretazione delle norme commerciali.
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