Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione lombarda albergatori di Milano e Federazione italiana lavoratori albergo e mensa-Sindacato provinciale di Milano/Cgil, Sindacato provinciale dipendenti esercizi pubblici e alberghi-Cisl/Unione provinciale, Sindacato provinciale lavoratori albergo e mensa-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Milano

Sommario:

Art. 1. - Parte economica.
Art. 2. - Indennità ferri.
Art. 3. - Gratifica natalizia.
Art. 4. - Ripartizione salari e percentuale.
Art. 5. - Indennità sostitutiva del vitto.
Art. 6. - Minimi garantiti.
Art. 7. - Indennità di licenziamento.
Art. 8. - Retribuzioni fisse.
Art. 9. - Commissione paritetica provinciale e sottocommissione.
Art. 10. - Aziende della provincia.
Art. 11. - Controversie.
Art. 12. - Osservanza del contratto nazionale.
Art. 13. - Durata del presente contratto.
Capo primo Aziende a percentuale.
Capo secondo Aziende a paga fissa
Capo terzo Trattamento particolare
Servizi oltre la mezzanotte.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari della provincia di Milano, 30 settembre 1959

Il 30 settembre 1959, in Milano, presso l’Ufficio del lavoro e della M.O. [...], tra la Associazione lombarda albergatori di Milano [...], e la Federazione italiana lavoratori albergo e mensa, Sindacato provinciale di Milano (Cgil) [...], assistiti dal segretario della Camera confederale del lavoro [...], il Sindacato provinciale dipendenti esercizi pubblici e alberghi (Cisl) [...], assistiti dal[...]l’Unione provinciale [...], il Sindacato provinciale lavoratori albergo e mensa (Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° luglio 1959, da valere per i lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari della provincia di Milano.

Art. 5. - Indennità sostitutiva del vitto.
In aggiunta a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro si precisa che al personale in servizio notturno non alloggiato presso l’azienda, che venga a trovarsi nella pratica impossibilità di consumare uno dei due pasti, verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.

Art. 9. - Commissione paritetica provinciale e sottocommissione.
Tali Commissioni, saranno composte rispettivamente di 3 membri delegati dall’Ala e di 3 designati dalle organizzazioni dei lavoratori, quindi da 6 componenti in totale e di 4 membri di cui 2 delegati dall’Ala e 2 designati dalle organizzazioni dei lavoratori, che si avvicenderanno a seconda delle esigenze di rappresentanza. L’Ala ospiterà le riunioni delle Commissioni. In caso d’impedimento i componenti potranno conferire delega ad altro componente 9 partecipante alla riunione.

Art. 11. - Controversie.
Ove sorgessero controversie sull’interpretazione del presente contratto o sulla sua applicazione, sarà competente ad intervenire, su istanza delle parti in causa, la Commissione paritetica provinciale, con mandato di conciliazione e di amichevole transazione.

Art. 12. - Osservanza del contratto nazionale.
Le parti si danno atto che quanto è contenuto nel presente contratto non può derogare, modificare o alterare lo spirito e la lettera del contratto nazionale di cui è l’integrazione.

Servizi oltre la mezzanotte.
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Al personale compete un pasto per ogni servizio. Il periodo di mezz’ora per consumarlo non sarà conteggiato come lavorativo.
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