Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: al 31.12.1961
Parti: Unione delle Associazioni Albergatori della Provincia di Savona e Fisasca-Cisl, Filam-Cgil, Uilam-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Savona
Sommario:
Art. 1. - Retribuzione. Art. 2. - Orario di lavoro. Art. 3. - Festività. Art. 4. - Retribuzione. Art. 5. - Gratifica natalizia. Art. 6. - Premio stagionale. Art. 7. - Apprendistato. |
Art. 8. - Commissione paritetica. Art. 9. - Vitto e alloggio. Art. 10. - Tabelle economiche. Art. 11. - Decorrenza del presente accordo. Art. 12. Tabelle retribuzione |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Savona, 1° ottobre 1959
L’anno 1959 il giorno uno del mese di ottobre in Alassio, tra l'Unione delle Associazioni Albergatori della Provincia di Savona [...] e la Fisasca-Cisl [...], e la Filam-Cgil [...], e la Uilam-Uil [...], si è stipulato il seguente Accordo Integrativo al CCNL per i dipendenti da Alberghi, Pensioni e Locande, per il personale dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della provincia di Savona.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro si fa richiamo a quanto stabilito dal CCNL.
Per il periodo corrente dal 1° giugno al 30 settembre, le tabelle allegate sono riferite a 10 (dieci) ore di lavoro.
Art. 7. - Apprendistato.
Per quanto riguarda gli apprendisti, si rimanda a quanto stabilito in materia dal CCNL e dalle leggi vigenti.
Art. 8. - Commissione paritetica.
Con riferimento all’art. 68 del CCNL si stabilisce di costituire la Commissione Paritetica che sarà composta da 6 (sei) membri effettivi e sei supplenti più un presidente. Di essi, sei saranno nominati dalla Unione delle Associazioni Albergatori della provincia di Savona e sei dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo integrativo provinciale. A presidente della Commissione Paritetica viene stabilito, di comune accordo, che sarà designata persona estranea alla Organizzazione e, possibilmente un ex magistrato.
Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica entro due mesi dalla firma del presente
Art. 9. - Vitto e alloggio.
[...] Ove il datore di lavoro non sia in grado o non intenda fornire il vitto e l’alloggio od entrambi corrisponderà una indennità mensile sostitutiva [...]
Art. 12.
Il rappresentante della Uil dichiara di accettare per la organizzazione che rappresenta la norma del CCNL.