Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: al 31.12.1958
Parti: Associazioni Albergatori di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica e Fisasca-Cisl, Filam- Cgil, Uilam-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Riviera Romagnola
Sommario:
Art. 1. Art. 2. - Retribuzione con salario fisso mensile. Art. 3. - Indennità vestiario. Art. 4. - Festività nazionali ed infrasettimanali. Art. 5. - Riposo settimanale. Art. 6. - Orario di lavoro. Art. 7. - Pulizia ed allestimento dei locali. Art. 8. - Maggiorazione salariale dei locali di cui all’art. 1. Art. 9. - Riduzione o maggiorazione dei salari e loro periodi. |
Art. 10. - Percentuale di servizio. Art. 11. - Vitto e alloggio. Art. 12. - Premio di fine stagione. Art. 13. - Commissione paritetica. Art. 14. - Contributi sindacali. Art. 15. - Durata del contratto. Chiarimento a verbale. Tabelle retribuzione |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per i dipendenti degli alberghi, pensioni, locande, dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica, 29 settembre 1959
Fra le Associazioni Albergatori di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica, e le Organizzazioni Sindacali della Fisasca-Cisl, Filam- Cgil, Uilam-Uil, si stipula il seguente accordo integrativo.
A tutte le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro si dà piena adesione e le stesse, per quanto riguarda il personale degli alberghi, pensioni e locande situate nella località di giurisdizione delle organizzazioni stipulanti vengono integrate con le norme di cui agli articoli seguenti:
Art. 3. - Indennità vestiario.
Oltre alla retribuzione mensile ha diritto al vitto e all’alloggio da corrispondersi in natura [...]
Art. 5. - Riposo settimanale.
Il dipendente ha diritto ad una giornata di riposo settimanale.
Qualora il dipendente non potesse usufruire della giornata di riposo settimanale per particolari esigenze di servizio, avrà diritto al pagamento della giornata maggiorata del 50 % (vedi ultima colonna delle tabelle).
Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro, tenuto conto del carattere stagionale delle aziende alberghiere, viene fissato in ore 9 più 2 (due) per la consumazione dei pasti.
Art. 13. - Commissione paritetica.
Le parti convengono di costituire una commissione paritetica composta da un membro per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori e da tre rappresentanti delle Associazioni albergatori.
Le funzioni della commissione sono quelle fissate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro art. 35-68, a) di esercitare funzioni di controllo all’applicazione ed interpretazione delle norme del presente integrativo.