Tipologia: Contratto collettivo locale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Asa e Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-Cgil, Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-Cisl/Fisasca, Sindacato Uilam-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Salsomaggiore Terme

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Ripartizione della percentuale di servizio.
Art. 4. - Personale extra.
Art. 5. - Banchetti - Rinfreschi - Soirées.
Art. 6. - Somministrazione del vino.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Vitto e alloggio.
Art. 9. - Indennità per gli arnesi di cucina.
Art. 10. - Corredo.
Art. 11. - Consegne.
Art. 12. - Pulizia alberghi.
Art. 13. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Piccoli alberghi - Piccole pensioni - Locande - Retribuzioni fisse.
Art. 16. - Commissione paritetica - Commissioni interne - Delegato aziendale.
Art. 17. - Premio di fine stagione.
Art. 18. - Decorrenza e durata.
Tabelle dei minimi salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Salsomaggiore Terme, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 settembre in Salsomaggiore Terme, tra l’Associazione Salsese Albergatori (Asa) [...] e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa (Cgil) [...], il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa (Cisl) [...], assistito dal segretario della Fisasca [...], il Sindacato Uilam (Uil) [...], si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per Salsomaggiore Terme, integrativo al Contratto Nazionale di lavoro 22 settembre 1959, da valere per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 55 del Contratto Nazionale di lavoro l’orario normale di lavoro viene stabilito come segue:
a) ore 8 per gli operai ausiliari;
b) ore 9 per il personale di guardaroba, stireria, lavanderia;
c) ore 10 per tutto il restante personale.

Art. 6. - Somministrazione del vino.
Il personale ha diritto alla somministrazione del vino nel modo seguente:
uomini: un quarto per ogni pasto;
donne e ragazzi inferiori di anni 18: un quarto al giorno.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai termini delle leggi vigenti.

Art. 12. - Pulizia alberghi.
Nei giorni precedenti e susseguenti il periodo in cui gli alberghi resteranno aperti, giorni dedicati alla pulizia e riassestamento, il personale verrà retribuito come segue, per ogni giornata di otto ore:
[...]
Se al personale verrà somministrato il vitto, la retribuzione, sarà ridotta di L. 250.

Art. 16. - Commissione paritetica - Commissioni interne - Delegato aziendale.
La Commissione Paritetica è composta di sei membri - tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori. Alla Commissione Paritetica sono demandati i compiti stabiliti dal Contratto Nazionale di Lavoro. Per le commissioni interne e il delegato aziendale, le parti rimandano alle norme del Contratto Nazionale di Lavoro.
[...]

Art. 18. - Decorrenza e durata.
[...]
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al Contratto Nazionale 22 settembre 1959.