Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 aprile 1959
Validità: 01.03.1959 - 31.12.1960
Parti: Ava e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Cisl/Unione Sindacale Provinciale di Venezia, Confederazione Generale Italiana del Lavoro-Cgil/Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia, Unione Italiana del Lavoro-Uil/Camera Sindacale di Venezia, Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori-Cisnal/Unione Provinciale di Venezia
Settori: Commercio, Alberghi, Venezia, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Retribuzioni degli apprendisti.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Retribuzione mensile.
Art. 4. - Utilizzazione della percentuale di servizio.
Art. 5. - Alberghi di stagione - Stipendio - Minimo garantito di percentuale.
Art. 6. - Riposo settimanale - Alberghi di stagione.
Art. 7. - Piccole aziende alberghiere.
Art. 8. - Tabelle di retribuzione medie convenzionali.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendi

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1951 e successive modifiche, per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e provincia (escluso il comune di Jesolo), 2 aprile 1959

In Venezia, il giorno 2 del mese di aprile 1959, tra l’Associazione Veneziana Albergatori - Ava [...], e [...] la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl - Unione Sindacale Provinciale di Venezia, e [...] la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil - Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia, e [...] l’Unione Italiana del Lavoro - Uil - Camera Sindacale di Venezia, e [...] la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal - Unione Provinciale di Venezia, si è concordato e stipulato il presente Contratto di Lavoro da valere per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e Provincia (escluso il Comune di Jesolo), integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il 28 giugno 1951, con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1. - Retribuzioni degli apprendisti.
In riferimento all’art. 8 del Contratto Nazionale, gli apprendisti usufruiranno [...], oltre, naturalmente, il vitto e l’alloggio.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In riferimento all’art. 12 del Contratto Nazionale, si precisa che gli impiegati che non rientrano nella categoria di cui al 1° comma del predetto art. 12, sono i seguenti: capo-controllo amministrativo, capo del personale, economo, corrispondente in almeno tre lingue, corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, stenodattilografa-segretaria, impiegato comune o addetto alla amministrazione del personale, controllo merci, impiegato d’ordine, stenodattilografo, dattilografo.

Art. 3. - Retribuzione mensile.
[...]
Il vitto e l’alloggio corrisposti in natura a ciascun impiegato, vengono convenzionalmente valutati in lire 7.500 mensili, pari a L. 250 giornaliere per il vitto ed in L. 960 mensili, pari a L. 32 giornaliere per l’alloggio. L’indennità sostitutiva del vitto viene stabilita in lire 12.600 mensili, pari a L. 420 giornaliere; l’indennità sostitutiva dell'alloggio è fissata in L. 3.600 mensili, pari a L. 120 giornaliere, nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell’azienda o altrove.

Art. 6. - Riposo settimanale - Alberghi di stagione.
In riferimento all’art. 28 del Contratto Nazionale, il periodo nel quale l’impiegato, in servizio presso alberghi e pensioni di stagione, usufruirà di un riposo settimanale limitato alle 12 ore, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.