Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 21 settembre 1959
Validità: 01.10.59 - 31.12.1960
Parti: Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo-Confederazione Cooperative Italiana, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, settore della cooperazione di consumo e Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed Affini-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati-Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini-Unione Italiana del Lavoro
Settori: Cooperative, Brescia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Missioni e trasferimenti.
Art. 8. - Anzianità convenzionale.
Art. 9. - Passaggi di qualifica.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11.
Art. 12. - Calo merci e inventari.
Art. 13. - Vitto e alloggio.
Art. 14. - Divise.
Art. 15. - Durata e decorrenza.
Allegato A Quadro dei raggruppamenti e delle categorie
Allegato B

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Brescia, 21 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 29 del mese di settembre, presso la sede dell'Associazione provinciale delle cooperative di Brescia; tra la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo della Confederazione Cooperative Italiana, rappresentata dall’Associazione Provinciale delle Cooperative di Brescia [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, settore della cooperazione di consumo, rappresentata dalla Federazione Provinciale delle Cooperative di Brescia [...] e la Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed Affini della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dalla Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio ed Affini di Brescia, in persona del [...] dirigente della Cisl provinciale, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dalla Federazione Provinciale del Commercio ed Aggregati di Brescia, in persona del [...] segretario della Federazione provinciale, l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini dell’Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dalla Camera Sindacale della Uil di Brescia, in persona del [...] segretario del Sindacato Lavoratori del Commercio; visto quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle cooperative di consumo - che di seguito verrà indicato con le sigle CCN - stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e dall’Accordo nazionale sul conglobamento; è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale da valere per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Brescia.

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto non si applica ai dipendenti dei circoli e spacci cooperativi vinicoli, per i quali verrà provveduto con apposito altro contratto.
Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa che salariale, al Contratto nazionale di lavoro e al Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle aziende di panificazione.

Art. 2. - Apprendistato.
In osservanza delle nuove norme che regolano l’apprendistato, all’art. 18 del CCN si deve leggere che l'apprendistato per il personale maschio è consentito nei limiti di età fra i 14 e 20 anni compiuti.
Si ritiene utile precisare che le ferie spettanti agli apprendisti sono quelle fissate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e cioè di giorni 30 per gli apprendisti fino ai 16 anni e di giorni 20 per quelli oltre i 16 anni.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio - e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici ed amministrativi, i capi ufficio e i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori e i segretari della cooperativa - è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento del servizi ad esso affidati.

Art. 4.
La interruzione dell'orario di lavoro tra la mattina e il pomeriggio non dovrà essere inferiore alle due ore.

Art. 5.
Ogni variazione all'orario di lavoro stabilito dalla cooperativa per il personale dipendente dovrà essere dalla stessa preventivamente autorizzata.

Art. 6.
La durata normale del lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del CCN viene stabilito in nove ore: tale orario vale anche per tutto indistintamente il personale degli spacci della provincia, salvo quanto disposto dall'art. 3, escluso naturalmente il capoluogo.