Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale Comasca Enti Cooperativi e Mutualistici, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Como, Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, Camera Confederale del Lavoro di Como, Camera Confederale del Lavoro di Lecco
Settori: Cooperative, Como

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Personale con mansioni impiegatizie.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Perdonale con mansioni non impiegatizie.
Art. 7.
Art. 8. - Chiarimenti alla classificazione.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13.
Art. 14. - Riposo settimanale e festivo.
Art. 15.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Assenze e congedi.
Art. 18. - Malattie ed infortunio.
Art. 19. - Assicurazione contro i rischi.
Art. 20. - 13ª mensilità.
Art. 21. - Indennità anzianità.
Art. 22. - Dimissioni.
Art. 23. - Calo merci ed inventari.
Art. 24. - Divise.
Art. 25. - Scatti anzianità.
Art. 26. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955 per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti della provincia di Como, 30 settembre 1959

Preso atto delle conclusioni sancite nel contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo, stipulato a Roma il 2 marzo 1955, il giorno 30 settembre 1959 presso la sede della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, tra l’Associazione Provinciale Comasca Enti Cooperativi e Mutualistici [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue [...] e l’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Como rappresentata dal segretario della Feder-Commercio [...], l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco [...], la Camera Confederale del Lavoro di Como [...], la Camera Confederale del Lavoro di Lecco [...], si è stipulato il Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da Cooperative di consumo di cui all'allegato.

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personal di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi, al personale dei reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua, compresi i circoli ed i ritrovi cooperativi. Esso si applica altresì agli addetti al ricevimento ed alla distribuzione de latte nelle latterie sociali, purché non siano prevalentemente adibiti alla lavorazione del latte. Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sin per la parte normativa che salariale, all’apposito contratto nazionale e integrativo provinciale di categoria in vigore.

Art. 10. - Orario di lavoro.
A completamento dell'art. 31 del CCN si precisa che l'orario di lavoro per il dispensiere addetto agli spacci alimentari ed ai ritrovi è quello stabilito dalle competenti autorità relativamente all’orario di apertura dei negozi e dei ritrovi stessi.
[...]

Art. 11.
L’art. 32 del CCN viene così modificato:
l'orario normale di lavoro del personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia e precisamente:
а) magazzinieri, cantinieri e loro aiutanti;
b) autisti, motocarristi, conducenti di veicoli n traino animale ed in genere tutto il personale addetto al trasporto;
c) commessi, aiuto commessi e gli altri addetti al negozio, è stabilito in otto ore giornaliere ordinarie più due ore giornaliere straordinarie.
[...]
Chiarimento a verbale.
Dall’orario di lavoro di cui all'art. 11 del presente accordo è escluso quel personale dipendente da Cooperative esercenti l'attività in Como città centro (comprese le frazioni di Rebbio. Breccia, Albate, Camerlata. Monte Olimpino, Lora, Tavernola, Ponte Chiasso, Civiglio, Garzoin) per cui sarà applicato l'orario previsto dall’art. 26 del CCN.

Art. 15.
L’art. 40 del CCN viene cosi modificato:
le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla paga oraria normale conglobata; fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.
[...]

Art. 16. - Ferie.
L’art. 41 comma b) (personale con mansioni non impiegatizie) del CCN viene cosi modificato:
dopo il compimento di un anno ininterrotto di servizio e fino al 2° anno compiuto: giorni 12 lavorativi;
dal 2° anno di servizio compiuto fino al 6° anno di servizio compiuto: giorni 14 lavorativi;
dal 6° anno di servizio compiuto al 15° anno di servizio compiuto: giorni 18 lavorativi;
dal 15° anno di servizio compiuto in poi: giorni 25 lavorativi.
[...]