Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 maggio 1959
Validità: 01.05.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cgil
Settori: Cooperative, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Modalità di retribuzione.
Art. 2. - Classificazione e minimi di retribuzione.
Art. 3. - Spacci a gestione familiare.
Art. 4. - Trattamento economico (spacci a gestione familiare).
Art. 5. - Passaggio dalla gestione familiare a quella diretta.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Orario di lavoro - Interruzione giornaliera.
Art. 8. - Lavoro discontinuo.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 10. - Cottimo.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Trattamento in caso di dimissioni.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Tare e calo merci.
Art. 15. - Efficacia.
Art. 16. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo al contratto nazionale di lavoro 2 marzo 1955 e successive modifiche, per il personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Ferrara, 14 maggio 1959

L'anno 1959, il giorno 14 del mese di maggio in Ferrara, tra l’Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Cgil [...], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successive modifiche con accordo 8 maggio 1958, da valere per i dipendenti di ambo i sessi da aziende cooperative della provincia di Ferrara. esclusi i dipendenti da Circoli ricreativi, Bar cooperativi ecc. per i quali sarà provveduto con apposito contratto separato.

Art. 7. - Orario di lavoro - Interruzione giornaliera.
La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Ad integrazione dell’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 marzo 1955, si conviene che la interruzione dell’orario giornaliero sarà quella fissata dai decreti prefettizi sull’orario di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 8. - Lavoro discontinuo.
In relazione all’art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modificazioni, viene fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni stabilite nel presente contratto (parte prima), per detto personale si riferiscono a tale orario.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Il lavoro straordinario non può eccedere le due ore giornaliere.
[...]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo.
[...]