Tipologia: CCNL
Data firma: 23 novembre 1990
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1992
Parti: Assicredito e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Az. di credito
Fonte: CNEL

Sommario:

Prologo
Premessa
Capitolo I
Disposizioni generali
1. - Area contrattuale
2. - Normativa contrattuale
3. - Controllo
Art. 1
Dichiarazione delle parti
Protocollo
Art. 2
Dichiarazione dell'Assicredito per gli articoli 1 e 2
Art. 3
Art. 4
Capitolo II
Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 5
Art. 6 (Età)
Art. 7
Art. 8 (Commissione paritetica nazionale)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Nota a verbale
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Nota a verbale
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 (Innovazioni)
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capitolo III
Doveri e diritti del personale
Art. 28
Chiarimento a verbale
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Capitolo IV
Trattamento economico
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41 (Indennità di rischio)
Art. 42 (Indennità sotterranei)
Chiarimento a verbale
Art. 43
Nota a verbale
Art. 44
Art. 45
Dichiarazione a verbale
Nota a verbale
Art. 46
Dichiarazione delle parti
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Capitolo V
Anzianità convenzionali
Art. 50
Art. 51
Dichiarazione a verbale
Capitolo VI
Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Dichiarazioni a verbale
Art. 55
Note a verbale
Art. 56
Art. 57
Chiarimento a verbale
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Raccomandazione
Art. 62
Nota a verbale
Art. 63
Note a verbale
Raccomandazione
Art. 64
Art. 65
Norma transitoria
Art. 66
Art. 67
Nota a verbale
Art. 68
Art. 69 (Informazioni)
Art. 70
Art. 71
Raccomandazione
Art. 72
Art. 73 (Centralinisti)
Art. 74
Art. 75 (Macchine contabili)
Art. 76 (VDT)
Nota a verbale
Art. 77 (Straordinario)
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Raccomandazione
Art. 86
Art. 87
Chiarimento a verbale
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Nota a verbale
Art. 91
Capitolo VII
Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96 (Gravidanza e puerperio)
Art. 97
Capitolo VIII
Servizio militare
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Capitolo IX
Missioni e trasferimenti
Art. 101
Art. 102
Raccomandazione
Art. 103
Raccomandazione
Art. 104
Capitolo X
Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni
Art. 105
Direzione.
Art. 106
Art. 107
Capitolo XI
Avanzamenti automatici di carriera e benefici economici per automatismo
Art. 108
Art. 109
Chiarimento a verbale
Art. 110
Dichiarazione a verbale
Art.111
Capitolo XII
Assegno per anzianità ai capi reparto e ai vice capi ufficio
Art. 112
Capitolo XIII
Provvedimenti disciplinari
Art. 113
Art. 114
Capitolo XIV
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Nota a verbale
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Raccomandazione
Art. 130
Capitolo XV
Rotazioni del personale
Art. 131
Capitolo XVI
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 132
Art. 133
Capitolo XVII
Addestramento, formazione e aggiornamento professionale
Art. 134
Art. 135 (Corsi di formazione)
Capitolo XVIII
Disposizioni particolari
Art. 136
Art. 137 (Informazioni)
Art. 138 (Osservatorio nazionale)
Art. 139
Art. 140 (Processi di riorganizzazione)
Art. 141 (Appalti)
Nota a verbale
Art. 142 (Procedure)
Art. 143
Art. 144 (Ausiliari)
Art. 145 (Commessi)
Art. 146
Art. 147 (Vestiario)
Art. 148
Art. 149 (Contrattazione integrativa – sicurezza sul lavoro)
Raccomandazione
Capitolo XIX
Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Capitolo XX
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 153
Norma transitoria
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Capitolo XXI
Diritti di informativa sindacale
Art. 157
Capitolo XXII
Disposizioni transitorie e di attuazione
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Dichiarazioni delle parti
Allegati
Allegato n. 1
Elenco delle aziende di credito cui si riferisce l'art. 1, primo comma, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro
Allegato n. 2
Contratti complementari
Elenco delle aziende cui si riferisce l'art. 2 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro
Allegato n. 3
Protocollo per i CED consortili
Tabelle del trattamento economico
Allegato n. 4
Paga base (stipendio o salario)
Allegato n. 5
Scatti biennali di anzianità
Allegato n. 6
Indennità di mensa
Allegato n. 7
Assegni di grado
Allegato n. 8
Indennità di rischio (dal 1° maggio 1990)
Quadri e impiegati
Commessi
- Nota a verbale
Allegato n. 9
Indennità per lavori svolti in locali sotterranei
Allegato n. 10
Concorso spese tranviarie
Allegato n. 11
Elenco delle piazze nelle quali vengono tenute fiere o mercati nel giorno di sabato e nelle quali si rende necessaria l'apertura degli sportelli delle aziende di credito in tale giorno
Appendici
Appendice n. 1
Disciplina del lavoro a tempo parziale
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Durata del lavoro a tempo parziale
Art. 3 - Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale
Art. 4 - Prevalenza nelle mansioni
Art. 5 - Anzianità
Art. 6 - Trattamento economico
Art. 7 - Orario di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Computabilità dei lavoratori a tempo parziale
- Esempio a verbale
Art. 9 - Rotazioni
Art. 10 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 11 - Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento
Art. 12 - Ripristino del lavoro a tempo pieno
- Raccomandazione
Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Norma transitoria per il personale ad orario ridotto
Appendice n. 2
Appendice n. 3
Contratti di formazione e lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Allegato all'appendice n. 3
Schema di progetto di formazione e lavoro
Appendice n. 4
- Raccomandazione
Appendice n. 5
Cessazione di servizi
- Raccomandazione
Lettera inviata da Assicredito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
Indennità di rischio - Passaggio di un centro a categoria superiore
Lettera inviata ad Assicredito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
Concorso spese tranviarie ed eventuali, future revisioni delle tariffe dei mezzi di trasporto
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil(facenti parte della Federazione Lavoratori Bancari) e della Fabi
Dichiarazione resa, singolarmente, da Cisnal-Credito, Fasib-Confsal, Silcea-Cisal
Leggi
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 11 novembre 1983, n. 638 Misure in materia previdenziale e sanitaria
DM 25 febbraio 1984 Schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638
DM 15 luglio 1986 Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638
Legge 10 giugno 1940, n. 653 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi
DM 8 aprile 1968 Donatori di sangue
Legge 27 dicembre 1985, n. 816 Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali
Legge 9 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
DPR 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri
Circolare interpretativa n. 15 del 10 giugno 1976 del Min. del lavoro sulla frazionabilità del periodo di assenza facoltativa delle lavoratrici madri
Legge 9 gennaio 1963, n. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio
Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Legge 15 febbraio 1974, n. 36 Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali
Legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 18 aprile 1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 2 aprile 1968, n. 482 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 Divieto di interposizione della mano d'opera negli appalti
Legge 22 febbraio 1934, n. 370 Riposo domenicale e settimanale
Legge 17 aprile 1925, n. 473 Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955 Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
Legge 27 maggio 1949, n. 260 Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Legge 5 marzo 1977, n. 54 Disposizioni in materia di giorni festivi
DPR 28 dicembre 1985, n. 792 Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1986, n. 121
Legge 21 marzo 1990, n. 53 Permessi elettorali
Legge 29 marzo 1985, n. 113 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 11 agosto 1973, n. 533 Disciplina delle controversie individuali di lavoro
Legge 13 maggio 1985, n. 190 Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
Legge 12 giugno 1990, n. 146 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero

Il giorno 23 novembre 1990 in Roma tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) […] e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […]; la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […]; la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil) […]; facenti parte della Federazione lavoratori bancari.
la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […]; si è stipulato il seguente: Contratto collettivo nazionale di lavoro


Capitolo I
Disposizioni generali
1. - Area contrattuale

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempreché dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
2. - Normativa contrattuale
I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2ª Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1 e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi (v. all. n. 3).
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. La norma si applica al terzo comma, secondo periodo del punto 2.
3. - Controllo
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
E' altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Capitolo II
Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 6 (Età)

I limiti di età per l'assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 8 (Commissione paritetica nazionale)
A) Viene costituita tra le parti, pariteticamente, una commissione nazionale per la definizione dei nuovi criteri di inquadramento e delle norme di attuazione. Essa entra in funzione subito dopo la data di stipulazione del presente contratto. Il 30 giugno 1991 la commissione presenta l'accordo al Ministro del lavoro. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto in tutto o in parte, la questione è deferita al Ministro del lavoro, che convoca le parti (o la commissione) entro due mesi dalla notifica del mancato o parziale accordo e definisce criteri di inquadramento e le norme di attuazione entro i sei mesi successivi, cioè, al più tardi, entro il 28 febbraio 1992.
Negli ulteriori sei mesi intervengono trattative a livello di ciascuna azienda per l'applicazione in loco dell'accordo nazionale, con possibilità delle parti, in caso di controversie, di chiedere assistenza alle rispettive organizzazioni nazionali.
[…]
A livello aziendale, raccordo con eventuali normative aziendali; salvaguardia dei diritti acquisiti.

Art. 22 (Innovazioni)
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si renda possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme del presente contratto e di quelle dei contratti integrativi aziendali, l'argomento formerà oggetto di esame in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti medesimi, per la definizione delle questioni relative.
Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.

Capitolo III
Doveri e diritti del personale
Art. 33

E' esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età: dette macchine debbono possibilmente essere azionate da forza meccanica.

Capitolo IV
Trattamento economico
Art. 41 (Indennità di rischio)

L'indennità di rischio spetta nei casi e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 8).
La misura dell'indennità di rischio - che viene fissata annualmente, d'intesa fra le parti, entro il mese di novembre per aver decorrenza dal 1° gennaio successivo - resta fissata, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 1990 negli importi di cui alla precisata tabella.
L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a ferie o a malattia.

Art. 42 (Indennità sotterranei)
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura prevista nella tabella allegata (all. n.9).
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.

Capitolo VI
Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 53

Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è di 42 ore con un massimo giornaliero di ore 10,30.
I lavoratori predetti durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:
a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30 giornaliere;
b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbratura di stampati o lavori simili; tali lavori non devono peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il lavoratore non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett. b) cumulate a quelle per i lavori di pulizia, non possono superare le ore 4,30 giornaliere.
Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al secondo comma del presente articolo è corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari al 50% della paga oraria.

Art. 62
[…]
Nelle unità operative nelle quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui ai comma che precedono, non si effettua la giornata «lunga». In quelle unità può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, l'aumento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.
L'utilizzo del predetto aumento di un quarto d'ora giornaliero (o di altro periodo fino ad un'ora) dell'orario di sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art. 57.
[…]
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 69 del presente contratto possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Nota a verbale
Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui all'ultimo comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.

Art. 63
E' in facoltà dell'azienda di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nei confronti degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati; gli impiegati possono essere adibiti ai turni se addetti alle macchine.
Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno.
I turni normali giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata dei quadri, degli impiegati, dei commessi, degli operai specializzati, degli operai e del personale di fatica adibiti ai servizi o reparti predetti, non possono essere iniziati prima delle ore 6 nè cessare dopo le ore 22,30.
L'ora di inizio dei turni notturni viene stabilita aziendalmente con le competenti organizzazioni sindacali firmatarie. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
Ciascuna azienda è tenuta a segnalare alle organizzazioni sindacali della piazza firmatarie del presente contratto l'istituzione dei turni continuativi normali di lavoro di cui al secondo comma, nonché l'eventuale spostamento dell'ora di inizio dei turni medesimi, fermi restando i limiti di orario di cui al comma precedente.
Per i lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero è ridotto di 5 minuti.
Ai lavoratori di cui al comma precedente viene, inoltre, concessa una pausa di 30 minuti nella giornata da fruirsi in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Sono esclusi dai turni gli addetti alle macchine perforatrici.
Al personale addetto alle macchine perforatrici - ed in quanto compia 37 ore e 30 minuti settimanali di lavoro - viene assicurata una pausa di 30 minuti nella giornata, da ripartire in due periodi.
Note a verbale
1° comma.- Possono essere adibiti ai turni anche gli impiegati non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero risulti realmente connesso al funzionamento dei servizi o reparti di cui al primo comma.
[…]
Raccomandazione
L `Assicredito rivolge alle aziende associate una raccomandazione affinché vogliano predisporre una opportuna aerazione dei locali ed adottare i possibili accorgimenti tecnici atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni ed il calore conseguenti al funzionamento delle macchine elettroniche e meccanografiche.

Art. 65
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, POS) l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.
Norma transitoria
In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo la Direzione dell'unità produttiva competente segnalerà alle rappresentanze sindacali aziendali di cui al sesto comma la consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al secondo e decimo comma.

Art. 68
Eventuali deroghe a quanto previsto dagli articoli da 55 a 67 potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 69 (Informazioni)
L'azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'azienda stessa in tema di:
- orari di lavoro di cui all'art. 57;
- spostamenti di orario di cui agli artt. 59 e 62;
- orari di sportello di cui all'art. 62, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;
- orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 55, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli speciali distaccati).
L'informativa di cui sopra viene fornita congiuntamente alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'informativa sugli orari di sportello, sugli spostamenti deve, invece, essere fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive. Resta ferma la procedura di informativa di cui all'art. 56 per i casi ivi previsti.

Art. 73 (Centralinisti)
A ciascun impiegato addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall'azienda una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
[…]

Art. 75 (Macchine contabili)
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può di regola essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore a due terzi dell'orario normale giornaliero.
Il lavoratore addetto alle comuni macchine da scrivere e calcolatrici, in quanto venga utilizzato in modo esclusivo e continuativo a tali macchine, usufruisce, nella giornata, di un'ora di interruzione di detto lavoro.
Durante i periodi di interruzione di cui ai comma precedenti il lavoratore non può essere adibito ad altri lavori a macchina.

Art. 76 (VDT)
Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
I lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni di cui all'art. 63, terzo comma, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, nonché alla riduzione di 5 minuti dell'orario giornaliero, alla pausa ed alle indennità di turno di cui agli artt. 63, quinto e sesto comma, 64 e 65.
Il lavoratore di cui al presente articolo, qualora risulti da motivata certificazione medica che non è più idoneo all'adibizione ai videoterminali, verrà sottoposto dall'azienda a visita di idoneità presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dall'azienda gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Le previsioni di cui al presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, abbiano inviato una comunicazione all'azienda, ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del contratto collettivo 30 aprile 1987, con la quale abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali.
Nota a verbale
Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 77 (Straordinario)
Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui agli artt. 52 e 53.
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

Art. 78
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di cento ore per anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre): detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
E' in facoltà del lavoratore di verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.
L'azienda deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
E' in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.
[…]

Capitolo VII
Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 96 (Gravidanza e puerperio)

In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Capitolo XV
Rotazioni del personale
Art. 131

Gli impiegati, anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell'allegato n. 8 al presente contratto collettivo) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, dipendenza).
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
Gli impiegati hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
L'azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale impiegatizio del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.

Capitolo XVII
Addestramento, formazione e aggiornamento professionale
Art. 134

Le aziende provvedono ad un opportuno addestramento degli impiegati nuovi assunti con contratto non a termine.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per gli impiegati di 1ª o a due settimane per gli altri impiegati, si svolge durante il normale orario di lavoro.
[…]

Art. 135 (Corsi di formazione)
Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e contenuti.
A tali fini le aziende promuovono annualmente corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi, aperti alla volontaria partecipazione degli impiegati in servizio con contratto non a termine.
Tali corsi hanno durata - nel loro complesso e salva più favorevole disposizione in atto aziendalmente alla data del 31 dicembre 1975 - non inferiore a 32 ore nel biennio, dal 10 gennaio 1991, e si svolgono durante il normale orario di lavoro.
L'azienda potrà anche accorpare, in tutto o in parte, i quantitativi biennali di ore previsti dal comma precedente.
Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno con gli organismi sindacali e con le modalità di cui all'art. 137 del presente contratto, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'azienda.
Tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale e delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Le modalità di partecipazione degli impiegati ai corsi predetti possono essere definite nei contratti integrativi aziendali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la loro dimensione od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzeranno - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono parimenti durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.

Capitolo XVIII
Disposizioni particolari
Art. 137 (Informazioni)

Con periodicità annuale l'azienda fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie, a loro richiesta, una informativa sugli argomenti di seguito indicati (con riferimento all'anno di calendario precedente ed alle categorie dei quadri, degli impiegati - suddivisi per gradi e qualifiche - dei commessi e degli ausiliari):
- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 131, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 135, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 59 e 62, suddiviso per unità produttive;
- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale.
Nel corso dell'incontro annuale l'azienda provvede, altresì, a fornire - con riferimento alle medesime categorie di personale - una informativa sui seguenti altri argomenti:
- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;
- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi.
Le informative di cui sopra vengono fornite nel corso di un apposito incontro da tenersi presso la Direzione generale o centrale dell'azienda interessata.
Nel caso di azienda che abbia dipendenze (sportelli bancari) in non più di 12 province, l'informativa viene, invece, fornita dall'azienda stessa in occasione di uno degli incontri semestrali previsti dall'art. 150 del presente contratto nazionale. Qualora non si dia luogo nel corso dell'anno ad incontri semestrali resta applicabile quanto previsto nel terzo comma del presente articolo.
L'incontro annuale va tenuto dall'azienda unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dopo la conclusione dell'incontro semestrale.
All'incontro previsto dal presente articolo possono partecipare, in numero non superiore a tre, componenti delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di tali organi, dirigenti delle organizzazioni sindacali predette facenti parte del personale: i nominativi dei partecipanti devono essere notificati tempestivamente all'azienda da parte dei sindacati interessati. Nel caso di informativa da rendere secondo quanto indicato nel quarto comma del presente articolo, all'incontro partecipano, invece, gli stessi dirigenti delle organizzazioni firmatarie che hanno preso parte all'incontro semestrale.
A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Art. 138 (Osservatorio nazionale)
Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e Acri) cui vengono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, in vista dell'integrazione europea del 1993;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es. : problemi della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore.
Per il migliore funzionamento dell'osservatorio in parola viene creata una «banca dati» gestita operativamente dalle associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti, nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L'osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in essere, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.
Nell'ambito dei compiti dell'osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

Art. 140 (Processi di riorganizzazione)
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate - costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma. Qualora in tale sede non si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.
Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in seconda istanza, può farsi assistere dall'organo di coordinamento;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale competente.
Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati.
Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 141 (Appalti)
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
Al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo del rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza del personale dipendente dall'impresa appaltatrice, l'azienda committente fornirà - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - una informativa sugli appalti in essere.
Detta informativa viene fornita unitariamente alle rappresentanze aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - dell'unità produttiva presso la quale l'appalto trova esecuzione; qualora invece si tratti di appalto conferito ad una stessa impresa appaltatrice per essere eseguito presso più unità produttive, l'informativa viene fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali medesime.
L'azienda comunicherà a detti organismi sindacali eventuali successive variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lett. a) e b) del punto 1 del capitolo 1 del presente contratto, gli appalti ad enti e società esterne all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui all'ottavo comma, le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Assicredito che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui ai due precedenti comma.
Nota a verbale
Quanto previsto al quarto comma del presente articolo non si applica alle aziende che abbiano già fornito l'informativa sugli appalti in essere ai sensi delle corrispondenti norme dei precedenti contratti collettivi nazionali.

Art. 142 (Procedure)
Per quanto attiene le procedure previste agli artt. 140 e 141, alle aziende minori (fino a 300 dipendenti) si applicano termini abbreviati: 7 giorni di calendario per la procedura di cui all'art. 141; 6 giorni più 14 giorni per la procedura di cui all'art. 140. Rimane fermo il diritto di cui alla procedura dell'ottavo e nono comma dell'art. 141 per le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto ed entro il termine ivi indicato.
Per le aziende considerate minori, fino al 31 dicembre 1990 si applicano le procedure dell'ultimo contratto stipulato. In tale periodo, per le aziende oggetto della deroga, le predette organizzazioni sindacali nazionali hanno diritto di intervento ove ritengano di rilevare inosservanze contrattuali di rilievo.

Art. 144 (Ausiliari)
All'ausiliario che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso di:
- L. 24.000 per la vigilanza notturna di durata superiore al suo orario normale diurno;
- L. 15.000 per la vigilanza notturna di durata non superiore al suo orario normale diurno.
[…]

Art. 145 (Commessi)
I commessi possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'azienda.
[…]
I commessi adibiti a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'azienda in giornata destinata a riposo settimanale, hanno diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 79.
I commessi possono anche venir adibiti al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi tre mesi di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei commessi.
I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai commessi in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8,30 per notte.
Per detti servizi vengono corrisposti i seguenti compensi per ciascuna notte:
- L. 30.000 per il pernottamento;
- L. 40.000 per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno;
- L. 24.000 per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.
[…]

Art. 147 (Vestiario)
Al personale operaio e a quello addetto a mansioni di fatica o di pulizia l'azienda fornisce in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui detto personale è adibito ed al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge.

Art. 149 (Contrattazione integrativa – sicurezza sul lavoro)
In contratti integrativi aziendali sono previste norme per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Assicredito raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti
- che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate
- dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.

Capitolo XIX
Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 150

Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le aziende, ove le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta, comunicano per iscritto a conclusione degli incontri i provvedimenti ritenuti idonei che intendano adottare.
Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le aziende che abbiano dipendenze (sportelli bancari) dislocate in non più di 12 province. Per le altre aziende gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna azienda in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola devono tenersi unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola delle predette organizzazioni sindacali e sono indetti dall'azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa.
All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Capitolo XX
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 153

La contrattazione integrativa aziendale:
- può essere avviata dal 20 aprile 1991;
- in sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale, salvo esplicito richiamo alla contrattazione aziendale contenuto nelle norme dello stesso contratto nazionale; la medesima regola vale per i contratti complementari;
- nel caso di rivendicazioni aziendali che diano luogo a notevoli divergenze, l'Assicredito può intervenire, richiedere l'esame in sede nazionale alla controparte e, eventualmente, l'intervento del Ministro del lavoro.
I contratti integrativi aziendali possono stipularsi solo per le materie e con i limiti specificamente previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto:
a) Inquadramenti
Nei contratti integrativi aziendali possono essere individuate e definite ulteriori figure di inquadramento rispetto alle corrispondenti previsioni del capitolo II (artt. da 9 a 19);
b) Premio di produttività
Definizione dei criteri per determinare il premio annuale di produttività secondo quanto indicato nell'art. 45;
c) Modalità di partecipazione degli impiegati ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento (art. 135, settimo comma);
d) Garanzie volte alla sicurezza del lavoro (art.149);
e) Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro (art. 149).
Nei contratti integrativi aziendali vengono, inoltre, inserite le eventuali intese previste all'art. 22.
Per l'avvio di tale contrattazione, dovrà effettuarsi una verifica preventiva fra le delegazioni di cui al seguente articolo e le rispettive Direzioni aziendali circa la conformità delle richieste presentate a quanto sopra previsto.
Si darà, pertanto, avvio a detta contrattazione solo dopo che la Direzione aziendale e le delegazioni sindacali predette avranno concordemente riscontrato l'esistenza di tale conformità.
Norma transitoria
La contrattazione integrativa aziendale ha come principale oggetto, nell'arco di vigenza del presente contratto, la definizione di accordi per premi collettivi di produttività aziendale del lavoro.
Nell'arco di vigenza del presente contratto si esclude la contrattazione integrativa aziendale su inquadramenti e profili professionali.
I profili professionali nuovi che si identificano nelle aziende per nuove attività o cambiamenti di organizzazione, saranno segnalati alle organizzazioni nazionali dalle parti. La contrattazione dei medesimi si effettuerà a livello aziendale dopo la stipula del presente contratto.

Art. 154
I contratti integrativi intervengono tra l'azienda - che può a tal fine richiedere l'assistenza della Associazione sindacale fra le aziende del credito - e apposite delegazioni sindacali costituite - per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell'organizzazione stessa, in numero non superiore a due.
Nel caso di organizzazione sindacale firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell'azienda, non abbia proprie rappresentanze sindacali nell'azienda stessa, la delegazione di cui al comma precedente è costituita da dirigenti dell'organizzazione medesima in numero non superiore a tre con la partecipazione, in numero non superiore a due, di lavoratori dell'azienda iscritti all'organizzazione interessata.
I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell'azienda ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle aziende e/o alle delegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire ad Assicredito e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.

Art. 156
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'Azienda interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra l'azienda e gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'Assicredito.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'Assicredito, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Capitolo XXI
Diritti di informativa sindacale
Art. 157

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto, concernono:
a) Incontro annuale (art. 137)
- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 131, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 135, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (con indicazione separata di quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 59 e 62, suddiviso per unità produttive;
- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale;
- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;
- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
b) Turni degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati (art. 63, quarto comma)
- istituzione dei turni continuativi normali di lavoro;
c) Turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato a vari livelli dei servizi di sicurezza e degli addetti ad altri particolari compiti (art. 65)
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al secondo e decimo comma dell'art. 65;
- in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 65, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al secondo e decimo comma dello stesso articolo;
d) Orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art. 69)
- variazioni decise dall'azienda in tema di:
a) orari di lavoro di cui all'art. 57;
b) spostamenti di orario di cui agli artt. 59 e 62;
c) orari di sportello di cui all'art. 62, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;
d) orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 55, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove per autorizzazione delle autorità competenti vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli speciali distaccati);
e) attività di promozione e consulenza riguardanti in tutto o in parte la giornata di sabato (art. 56);
e) Lavoro straordinario (art. 78, terzo comma)
- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;
f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 135, sesto comma)
- tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi di cui all'art. 135, secondo comma;
g) Informativa sul tema delle pari opportunità (art. 139);
h) Processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento (art. 140, primo comma);
i) Appalti di opere e servizi (art. 141, sesto comma)
- eventuali variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.
Nei casi ed alle condizioni previste all'art. 141, ottavo comma e all'art. 156 del presente contratto vengono, altresì, fornite le informative ivi previste.

Capitolo XXII
Disposizioni transitorie e di attuazione
Art. 158

Ai fini dell'applicazione del presente contratto per unità produttive, rappresentanze sindacali aziendali e organi di coordinamento si intendono - laddove non diversamente precisato - quelli previsti dalla «Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie».

Allegato n. 8
Indennità di rischio (dal 1 maggio 1990)

Quadri e impiegati
[Il primo importo riguarda i centri con intenso movimento bancario, la seconda gli altri]
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti 204.600 153.400
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori 204.600 153.400
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti 145.800 109.300
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello 103.800 77.800
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari 101.000 75.700
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art.13, primo comma, 3° alinea) 89.000 66.700
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgano anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 13, penultimo comma, 1° alinea 78.500 58.800
Commessi
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 15, primo comma, 1° alinea e secondo comma, 1° alinea 58.800 44.000 Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi separati.
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Nota a verbale
Le parti convengono che quanto previsto all'ultimo comma del presente allegato continua ad essere riconosciuto individualmente a coloro che, permanendo nella situazione di cui alla lett. f) dell'allegato stesso, comunque di fatto già ne usufruivano al momento della stipula del verbale di accordo del 26 febbraio 1987.

Allegato n. 9
Indennità per lavori svolti in locali sotterranei

(dal 1 maggio 1990) L. 75.000

Appendice n. 1
Disciplina del lavoro a tempo parziale

Art. 1 - Disposizioni generali
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale […] e con gli stessi adattamenti si applicano, inoltre, le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto concerne:
- inquadramenti;
- premio di rendimento e premio di produttività;
- garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
[…]
- addestramento per i neo assunti: per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale le aziende provvedono ad un addestramento per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 79, secondo comma, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti nella presente appendice al punto 5 della disposizione sull'«orario di lavoro a tempo parziale» (art. 7).
[…]
Art. 9 - Rotazioni
Gli impiegati a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), e), d), e), f) dell'allegato n. 8 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.

Appendice n. 4
Raccomandazione
L’Assicredito rivolge una raccomandazione alle aziende affinché, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi bancarie facciano in modo di adottare misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.