Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.12.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Cooperative Friulane, Unione Cooperative Mutue destra Tagliamento, Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue e Fisasca-Cisl, Filcat-Cgil, Uidaca-Uil
Settori: Cooperative, Udine
Sommario:
Art. 1. - Sfera di applicazione. Art. 2. - Qualifiche del personale. Art. 3. - Minimi di retribuzione. Art. 4. - Condizioni di miglior favore. Art. 5. - indennità di contingenza. Art. 6. - Riduzione dei minimi di retribuzione. |
Art. 7. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui. Art. 8. - Diarie e trasferte missione e trasferimenti. Art. 9. - Prezzo della carta e calo merci. Art. 10. - Riferimento a leggi e contratti nazionali. Art. 11. - Decorrenza e durata. Tabelle salariali |
Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Udine, 1 ottobre 1959
L’anno 1959, il giorno 1° ottobre in Udine, tra l’Associazione Cooperative Friulane [...], l’Unione Cooperative Mutue destra Tagliamento [...], la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue [...] e la Fisasca (Cisl) [...], la Filcat (Cgil) [...], la Uidaca (Uil) [...], si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti, stipulato a Roma il 2 marzo 1955.
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contralto disciplina i rapporti di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo di cui all'articolo 1 del CCNL 2 marzo 1955.
Art. 7. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui.
L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui viene fissato come segue:
ore 10 giornaliere 60 settimanali per gli autisti, guardiani, custodi, uscieri, motocarristi, carradori (addetto a lavoro discontinuo); ore 9 giornaliere 54 settimanali per i fattorini.
Art. 10. - Riferimento a leggi e contratti nazionali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme del CCNL 2 marzo 1955 ed alle disposizioni di legge in vigore.