Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 febbraio 1959
Validità: dal 01.12.1958
Parti: Unione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese, Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia
Settori: Cooperative, Varese

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Trattamento economico.
Art. 4. - Riduzioni per il personale dei comuni della provincia.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Indennità di mensa.
Art. 7. - Indennità caropane.
Art. 8. - Deroghe.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10.
Art. 11. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e loro consorzi della provincia di Varese, 7 febbraio 1959

Addì 7 febbraio 1959, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Varese [...], tra l'Unione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici [...] e la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue [...] e l’Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia [...], si è stipulato il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale valevole per la provincia di Varese per il personale dipendente da Cooperative di consumo.

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso si applica, altresì, al personale dei reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua compresi i circoli ed i ritrovi cooperativi.
Esso si applica, altresì, agli addetti al ricevimento ed alla distribuzione del latte nelle latterie sociali, purché non siano prevalentemente adibiti alla lavorazione del latte.
Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa. sia per la parte salariale, all'apposito contratto nazionale e integrativo di categoria in vigore.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per il gerente degli spacci alimentari e vinicole è quello stabilito dalle competenti autorità relativamente all'orario di apertura dei negozi e dei pubblici esercizi.
Per il personale addetto a lavoro discontinuo, secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è al massimo di 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere.

Art. 7. - Indennità caropane.
Ai lavoratori inoltre dovuta la indennità di caro pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947 e successivamente maggiorala con il decreto legislativo 10 luglio 1947 e con la legge 7 luglio 1948 il cui ammontare è attualmente il seguente:

Giornaliera Mensile
addetti ai lavori normali L. 20 520
addetti ai lavori pesanti L. 30 780
addetti ai lavori pesantissimi L. 40 1040

Art. 10.
In seguito all’avvenuto conglobamento gli articoli 34 e 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, vengono così modificati:
[...]
Art. 40 - Le ore di lavoro prostate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 % sulla paga base- oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. [...]