Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 9 giugno 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Federazione Provinciale del Commercio ed Aggregati-Filcea, Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Filam/Cgil, Federazione Provinciale Sindacato Addetti al Commercio-Cisl, Unione Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Cooperative, Modena

Sommario:

Parte prima Disposizioni generali comuni a tutto il personale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Parte seconda Trattamento economico al personale retribuito in misura fissa
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Parte terza Trattamento economico al personale retribuito a percentuale
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Modena, 9 giugno 1959

L'anno 1959, il giorno 9 del mese di giugno in Modena; tra l'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative [...] e la Federazione Provinciale del Commercio ed Aggregati Filcea, la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa Filam (Cgil) [...], la Federazione Provinciale Sindacato Addetti al Commercio (Cisl) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Uil) [...], si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successivo accordo modificativo dell’8 maggio 1958.
Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso consta di tre parti:
1) Disposizioni generali comuni a tutto il personale;
2) Trattamento economico personale retribuito in misura fissa;
3) Trattamento economico personale retribuito a percentuale.
[...]

Parte prima Disposizioni generali comuni a tutto il personale
Art. 3.

(Riferimento art. 19 - Contratto collettivo nazionale).
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal Contratto collettivo nazionale, purché non vi sia stata una interruzione di più di un anno.

Art. 5.
(Riferimento art. 29 - Contratto collettivo nazionale).
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, l’interruzione dell’orario di lavoro resta subordinato agli orari stabiliti dall'Autorità competente.

Art. 6.
(Riferimento art. 32 - Contratto collettivo nazionale).
La durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui all'art. 32 del Contratto collettivo nazionale è stabilito per tutti in ore 9 giornaliere o 54 settimanali, fatta eccezione per i custodi ed i portieri per i quali l’orario di lavoro normale è previsto in ore 10 o 60 settimanali.
Le deroghe previste sull'orario di lavoro normale in questo articolo, non trovano applicazione qualora per effetto della continuità del rapporto di lavoro venga a cadere il carattere di discontinuità previsto dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche.
Per il personale avente qualifica di autista che effettui anche prestazioni all’infuori da quelle prettamente connesse con la qualifica di autista, non ha luogo la norma della semplice attesa, cioè il suo orario di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

Art. 8.
(Riferimento art. 40 - Contratto collettivo nazionale).
Le ore di lavoro prestate nel giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto al lavoratore al riposo compensativo. [...]

Art. 10.
(Riferimento art. 77 - Contratto collettivo nazionale).
La Commissione provinciale arbitrale di cui al 5° comma dell’art. 77 del Contratto collettivo nazionale per dirimere le eventuali controversie, si conviene sia composta da 2 rappresentanti dell’Organizzazione sindacale a cui i lavoratori o il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione provinciale delle cooperative e mutue, da un rappresentante dell’Associazione provinciale delle cooperative di consumo e circoli, da un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 12.
(Riferimento art. 93 - Contratto collettivo nazionale).
[...]
Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla Cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge o regolamenti annonari, igienico-sanitari, purché non contrastino col presente accordo.

Parte terza Trattamento economico al personale retribuito a percentuale
Art. 30.

A titolo di compenso per mancato riposo settimanale, maggiorazione contrattuale sul lavoro festivo domenicale, infrasettimanale e nazionale, maggiorazione contrattuale sul lavoro straordinario feriale, vengono corrisposte in aggiunta alle percentuali salariali stabilite nell’art. 29 del presente accordo, le seguenti maggiorazioni:
[...]