Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 settembre 1959
Validità: 01.01.1959 - 30.09.1960
Parti: Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo di Ravenna-Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna, Unione Provinciale delle Cooperative di Ravenna, Consorzio Cooperative Culturali e Ricreative e Sindacato Provinciale di Ravenna della Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati-Filcea/Camera Confederale del Lavoro, Unione Provinciale del Lavoro di Ravenna, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna
Settori: Cooperative, Ravenna

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Classificazione e minimi di retribuzione del personale.
Art. 3. - Spacci a gestione familiare.
Art. 4. - Trattamento economico.
Art. 5. - Passaggio dalla gestione familiare a quella diretta.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Premio incremento vendite.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. - Minimi di retribuzione apprendisti.
Art. 10. - Orario di lavoro e ferie per gli apprendisti.
Art. 11.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 14. - Determinazione della paga oraria.
Art. 15. - Missioni e trasferimenti.
Art. 16. - Cauzioni, crediti di banco, calo di merci, prezzo della carta e pulizia.
Art. 17. - Coartazione, vitto e alloggio.
Art. 18. - Divise e indumenti.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Ravenna, 9 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 9 del mese di settembre presso la sede della lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, tra l’Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo di Ravenna [...], assistita dalla Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna [...], l'Unione Provinciale delle Cooperative di Ravenna [...], Consorzio Cooperative Culturali e Ricreative [...] e il Sindacato Provinciale di Ravenna della Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea) [...], assistito dalla Camera Confederale del Lavoro [...] e l'Unione Provinciale del Lavoro di Ravenna [...] e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna [...], è stato stipulato il presente Contratto provinciale, ad integrazione del Contratto nazionale per il personale dipendete da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo 1955, da valere per la provincia di Ravenna.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto provinciale, integrativo di quello Nazionale sopracitato, disciplina il rapporto di lavoro per le categorie elencate agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Contratto Nazionale stesso.

Art. 8. - Apprendistato.
In relazione all'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore al 14 anni e non superiore ai 20 anni.
L’apprendistato è limitato alle sole qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nei raggruppamenti C-l, C-2. C-3 e C-4, nonché a tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie escluse quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico e di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.

Art. 9. - Minimi di retribuzione apprendisti.
Per gli apprendisti assunti per le qualifiche contemplate nei raggruppamenti C e D che iniziano l'apprendistato prima di aver compiuto il 16° anno di età, la durata massima è di anni 3 [...]
Dopo aver compiuto il 16° anno di età la durata massima è di anni 2 [...]
Apprendisti assunti per le qualifiche contenute nei raggruppamenti E-1 e E-2 che iniziano l'apprendistato prima di aver compiuto il 10° anno di età, durata massima anni 3 [...]
Dopo aver compiuto il 10° anno di età durata massima anni 2 [...]

Art. 10. - Orario di lavoro e ferie per gli apprendisti.
In relazione agli artt. 10 e 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 l'orario di lavoro dell’apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali e la durata delle ferie non potrà essere inferiore a giorni 30 per gli apprendisti di età inferiore ai 16 anni o a giorni 20 per quelli che hanno superato tale età.

Art. 11.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro effettivo eccezion fatta per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, per il quale in forza dell’art. 32 del CCNL, viene stabilita la seguente durata normale di lavoro giornaliero:
a) personale addetto al carico e scarico delle merci ore 9;
b) personale addetto al trasporto di persone e merci ore 10;
c) custodi diurni e notturni, guardiani, uscieri ed inservienti, sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro ore 10;
d) fattorini, pesatori e magazzinieri ore 9;
e) commessi, banconieri e in generale tutto il personale addetto alla vendita negli spacci ore 9.
Per quanto riguarda l’interruzione dell'orario di lavoro giornaliero, si conviene, che resta in facoltà delle parti concordarne la durata.

Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario non può eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali e deve essere autorizzato dalla Cooperativa.
[...]
Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Art. 18. - Divise e indumenti.
Di relazione all'art. 103 del Contratto collettivo nazionale di lavoro quando al personale viene fatto obbligo di indossare divise o abiti di lavoro per ragioni di carattere igienico sanitario, estetico o per particolari lavorazioni, la Cooperativa fornirà gratuitamente due divise all’anno.

Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono al Contratto collettivo nazionale di lavoro.