Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.03.1960 - 01.03.1962
Parti: Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo della Lega Nazionale delle Cooperative - Federazione Provinciale Cooperative di Verona e Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati - Federazione Provinciale di Verona, Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed affini Federazione Provinciale di Verona, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed affini - Federazione Provinciale di Verona
Settori: Cooperative, Verona


Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4.
Art. 5. - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Art. 6. - Trattamento economico.
Art. 7.
Art. 8. - Vitto e alloggio.
Art. 9. - Calo merci ed inventari.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Tabelle salariali e categorie
Allegato Schema di contratto aziendale
Dichiarazione a verbale
Ultimo articolo. - Durata e decorrenza.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Verona, 28 settembre 1959

Addì 28 settembre 1959, in Verona, tra l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo della Lega Nazionale delle Cooperative - Federazione Provinciale Cooperative di Verona [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati - Federazione Provinciale di Verona [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed affini Federazione Provinciale di Verona [...], la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed affini - Federazione Provinciale di Verona [...], visto quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti - che in seguito verrà indicato con la sigla CCNL - stipulato a Roma il 2 marzo 1955 e dall’Accordo nazionale sul conglobamento del 1° maggio 1958 - si stipula il seguente accordo provinciale integrativo da valere per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti di Verona e provincia.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle Cooperative di consumo che gestiscono spacci di vendita di generi alimentari, casalinghi, di abbigliamento e di altri generi di consumo. Esso non si applica ai dipendenti dei circoli con spacci cooperativi vinicoli per i quali verrà provveduto con apposito altro contratto.

Art. 2. - Apprendistato.
In osservanza delle nuove norme che regolano l’apprendistato, i limiti di età indicati al comma a) dell’art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si intendono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali.

Art. 4.
La durata del riposo intermedio giornaliero non potrà essere inferiore a due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi caso por caso.

Art. 5. - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario, nei limiti consentiti dalla legge [...]

Art. 8. - Vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore fruisse del vitto o dell’alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione conglobata, non potranno superare le seguenti misure:
[...]
Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione al giorno. L'alloggio deve corrispondere allo fondamentali norme igieniche e sanitarie.
[...]

Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in considerazione della particolare struttura dell'azienda Cooperativa, visto quanto precisa l’art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabiliscono che negli spacci o negozi di vendita è consentito di tenere anziché un aiuto commesso o gerente due aiuti commessi per ogni commesso o gerente.