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Ministero del Lavoro Direzione Generale delle Relazioni Divisione VI |
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Direzioni Reg.li e Terr.li del lavoro |
| Oggetto: |
Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Differimento del “termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole”, di cui all’Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – Chiarimenti. |
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, tenuto conto delle Circolari n. 12/2013 e n. 21/2013 di questo Ministero, nonché del differimento al 22 marzo 2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole” in attuazione dell’articolo 45-bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, e d’intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È DIFFERITO IL TERMINE PER L’ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI ABILITAZIONE
Il differimento al 22 marzo 2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole” è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012
Limitatamente alle sole “macchine agricole” sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell’Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.
3. POSSESSO DELL’ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012
L’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4. TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL’ACCORDO 22 febbraio 2012
I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle sole “macchine agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.
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IL DIRETTORE GENERALE |
