Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 956 - Scontro tra mezzi per omessa segnaletica di pericolo


 

 

 

... merita di essere ricordato il principio fissato da questa Corte con la sentenza Sez. 4, n. 23147 del 17/4/2012, De Lucchi, principio che è stato così sintetizzato (rv 253322): "In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.".


 

Fatto




1. Con sentenza del 8/11/2012 il Tribunale di Asti ha condannato il sig. B. alla pena di 6.000,00 euro di ammenda perché colpevole, quale amministratore unico della "Nuova A. S.r.l.", del reato ex art.163 del d.lgs. n.81 del 2008 accertato il 23/8/2010 per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d'ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto. Il Tribunale ha ritenuto che lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l'accesso abbia messo in evidenza l'omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie legale.

2. Avverso tale decisione il sig. B. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:

a. errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per avere il giudice, non applicando correttamente gli artt.2 e 163 della legge citata, applicato una revisione che si dirige ai soli dipendenti del "datore di lavoro" e che non può avere come riferimento coloro che non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro, come appunto il conducente di un automezzo di altra ditta che faceva ingresso nel piazzale, per il quale possono valere i principi di responsabilità fissati dall'art.2051 cod. civ.;

b. vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione dell'altezza dell'automezzo in entrata, altezza superiore ai limiti fissati dal Codice della strada.


Diritto




1. Osserva preliminarmente la Corte che il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, propone alla Corte un riesame del merito della decisione con riguardo a circostanze di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. E non solo, posto che l'eventuale violazione delle norme sui trasporti posta in essere dal conducente del mezzo che collise con la piattaforma non fa venire meno l'obbligo per il titolare dell'opificio di provvedere alla segnalazione di un ostacolo anche solo potenziale, ove quest'obbligo sussista.

2. Va, dunque, esaminato il primo motivo di ricorso, che la Corte considera infondato. Sul punto merita di essere ricordato il principio fissato da questa Corte con la sentenza Sez.4, n. 23147 del 17/4/2012, De Lucchi, principio che è stato così sintetizzato (rv 253322): "In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.".

3. Si tratta di principio che questo Collegio condivide e che risponde all'esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività produttiva. Ora, è evidente che l'accesso di un automezzo non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in contrasto con la volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito.

4. Del resto, la lettura del comma secondo dell'art.163, citato, rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all'opificio, cosi confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna.

5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.