Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazioni degli Artigiani della Provincia di Pavia e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Artigianato, Pavia

Sommario:

Sfera di applicazione del contratto
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Interruzioni del lavoro.
Art. 6. - Sospensione e riduzione di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, a cottimo.
Art. 10. - Mansioni e cambio mansioni.
Art. 11. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12. - Reclami sulla paga.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 16. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Disciplina aziendale.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Multe e sospensioni.
Art. 24. - Licenziamento per mancanze.
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Indennità di anzianità in raso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Art. 29. - Indennità di trasferta.
Art. 30. - Indennità di contingenza.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Decorrenza e durata.
Art. 33. - Reclami e controversie.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia, 15 gennaio 1959.

Addì 15 gennaio 1959, in Pavia, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra le Associazioni degli Artigiani della Provincia di Pavia, rappresentata da [...] Associazione Artigiani della Provincia di Pavia [...], Associazione Artigiani di Voghera [...], Associazione Artigiani di Vigevano [...], Associazione Artigiani di Mede [...], Associazione Artigiani di Stradella [...], Associazione Artigiani di Casteggio [...], Associazione Artigiani di Mortara [...] e le Organizzazioni Sindacali del Lavoratori [...], Camera Confederale del Lavoro, [...] Unione Sindacale Provinciale (Cisl), [...] Camera Sindacale Provinciale (Uil), è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per le Aziende Artigiane della provincia di Pavia ed i lavoratori da esse dipendenti (con esclusione del settore edili ed affini e delle botteghe di parrucchiere per uomo e per signora).

Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto ha valore per le aziende artigiane indicate nell’art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per gli apprendisti si fa riferimento alle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica, da parte del medico dell’azienda.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.
Per gli apprendisti valgono le norme di cui all’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono regolati secondo gli usi e le consuetudini in atto nelle singole aziende; sono comunque fissati dalle aziende stesse le quali devono darne regolare comunicazione ai lavoratori mediante affissione dell'orario all’entrata dell'azienda.
[...]

Art. 5. - Interruzioni del lavoro.
[...]
In caso di interruzioni che superino i 60 minuti, sempre per motivi di forza maggiore, se l’operaio viene trattenuto in azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione di fatto per tutte le ore di presenza. Per le ore perdute quando l'operaio non venga trattenuto in azienda, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
In questo caso le ore perse dai lavoratori potranno essere recuperate nel limite di un’ora al giorno ed entro un periodo massimo di due settimane, senza corresponsione del compenso fissato per il lavoro straordinario.

Art. 7. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto al riposti settimanale che deve coincidere con la domenica. Sono fatte salve le deroghe contenute nelle disposizioni di legge sulla materia.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, a cottimo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 4 primo comma del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello eseguito oltre le ore 10 giornaliere e quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni previsti dall’art. 8.
[...]
Qualora si dovesse riscontrare in una o più aziende artigiane il lavoro a cottimo, le parti si danno atto che le stesse si considerino automaticamente soggette all’applicazione del contratto del competente settore dell’industria.

Art. 10. - Mansioni e cambio mansioni.
L’operaio dovrà essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria che gli è stata assegnata al momento dell’assunzione.
[...]

Art. 13. - Ferie.
L’operalo che abbia maturato una anzianità di 12 mesi presso la azienda avrà diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della intera retribuzione, pari a:
10 giorni lavorativi per il primo e secondo anno di anzianità (ore 80);
12 giorni lavorativi per anzianità dal terzo al decimo anno (ore 96);
15 giorni lavorativi per l'anzianità superiore ai dieci anni (ore 120).
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. [...]
Le ferie agli apprendisti saranno corrisposte nella misura stabilita dalla legge 19 gennaio 1965, n. 25.

Art. 15. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge, così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 19. - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori. come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori. In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibilmente equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare l’azienda senza regolare autorizzazione della Direzione o di chi ne fa le veci.
Il permesso di uscita dalla fabbrica deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa non superiore a tre ore di paga di fatto;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione del lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 24.
[...]

Art. 23. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
a) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
c) eseguisca entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, senza il consenso del titolare o chi per esso e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
d) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista o sia indicato in apposito cartello;
e) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta mancanze pregiudizievoli alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per la mancanza di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 24. - Licenziamento per mancanze.
Licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento.
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) risse nell'azienda o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
Licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
a) insubordinazione grave verso i superiori;
b) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
c) danneggiamento notevole e doloso al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
[...]

Art. 33. - Reclami e controversie.
Le controversie individuali e collettive originate dalla interpretazione del presente contratto saranno esaminate, prima di essere mandate alla Magistratura, in prima istanza fra le Organizzazioni Sindacali stipulanti, ed in seconda istanza presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.