Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0017383 del 27/12/2013





Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

OGGETTO:


D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi”. Art. 11 - Deroghe.

 

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 151/11 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell’art. 11 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che “ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle “prescrizioni contenute nel presente decreto”, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell’istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di “ammissibilità” forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PINI)