Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1960
Parti: Associazione degli Artigiani di Trieste e Nuova Camera Confederale del Lavoro Cgil-Federazione Provinciale Ausiliari dell’impiego, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Chimici, Pulizia impianti raffinazione, Trieste

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Maggiorazioni per lavori speciali.
Art. 3. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Cottimi.
Art. 6. - Pagamento delle ferie - Gratifica natalizia Festività generali ed infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità di vitto per lavori fuori zona.
Art. 8. - Situazione di fatto.
Art. 9. - Periodo di prova - Preavviso di licenziamento Indennità di licenziamento.
Art. 10. - Vestiario.
Art. 11. - Validità e durata.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture, nel territorio di Trieste, 15 settembre 1959

Il giorno 15 settembre 1959 in Trieste, tra l’Associazione degli Artigiani di Trieste [...] e la Nuova Camera Confederale del Lavoro Cgil rappresentata dal [...] Segretario della Federazione Provinciale Ausiliari dell’impiego e la Camera Confederale del Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, normativo e salariale da valere per il personale dipendente da imprese che eseguono la pulizia degli impianti di raffinazione di prodotti petroliferi, di serbatoi, tubature, condotti, forni, bruciatori ecc . esclusi gli addetti alla pulizia di canne fumarie in abitazioni civili.

Art. 2. - Maggiorazioni per lavori speciali.
Per i lavoratori sottoindicati il minimo salariale di cui all’art. 1 verrà maggiorato come segue:
a) lavori eseguiti in ambienti impregnati di gas. polveri, acidi, per cui è necessario della maschera protettiva 13 %
b) lavori eseguiti nell’interno di caldaie, forni in possesso di raffreddamento, ciminiere e simili 13%
c) lavori eseguiti ad altezze superiori a 5 metri, fatti su palanchini o zattere (escluse impalcature fisse tubolari) 12 %
d) per lavori di carattere straordinario che presentano particolari condizioni di disagio, la ditta appaltante stabilirà volta per volta i compensi d'accordo con gli operai.
Si conviene che gli operai di età inferiore ai 18 anni non devono venir adibiti ai lavori speciali di cui al presente articolo.

Art. 3. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario di lavoro normale per gli operai di 48 ore settimanali e di 8 ore giornaliere.
[...]

Art. 10. - Vestiario.
La ditta corrisponderà a titolo di indennità vestiario l’importo di lire 3 orarie.
All'operaio che in determinati momenti o fase di lavorazione sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, verranno assicurati indumenti e mezzi protettivi, mettendolo nella condizione idonea per il ricambio durante il lavoro e per la custodia del proprio abito.