DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 maggio 2001 -  Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell' 8 settembre 2001


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio;
Ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri;
Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito;
Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;
Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo 1

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 2

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

Allegato 1
(Sono omessi gli allegati)

Roma, 2 maggio 2001

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Sottosegretario di Stato
Guerrini

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta