Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie-Associazione Provinciale dei Commercianti e Filcams-Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi-Fisasca Provinciale-Unione sindacale Provinciale
Settori: Commercio, Ristorazione, Lucca

Sommario:

Art. 1. - Classificazione loculi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Lavoro nella protrazione di orario.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Indennità speciale al personale assunto per attività stagionale.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 11. - Indennità servizi speciali.
Art. 12. - Indennità sostitutiva del vitto.
Art. 13. - Indennità di stagione.
Art. 14. - Locali notturni.
Art. 15. - Chiusura anticipata.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Equiparazione convenzionale.
Art. 18. - Trattamento economico.
Art. 19. - Indennità di alloggio.
Art. 20. - Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti e trattorie della provincia di Lucca, 1 ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 in Lucca, presso la sede della Associazione Provinciale dei Commercianti: tra il Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie [...], assistiti dal [...] direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti, e dal [...] Segretario della Associazione Commercianti di Viareggio, anche in rappresentanza degli esercenti di quel comune, e la Filcams [...], assistiti dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi [...], assistiti dalla Fisasca Provinciale [...], con l'intervento dell’Unione sindacale Provinciale [...], si è stipulato il seguente Accordo integrativo al CCNL stipulato a Roma il 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti e trattorie.

Art. 3. - Apprendistato.
Nel richiamarsi alle disposizioni di legge viene confermato che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori di manovalanza.
In conformità dell’art. 9 del CCNL, il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni tre lavoratori qualificati per gli esercizi di lusso e 1ª categoria, e di un apprendista ogni due lavoratori qualificati per gli esercizi di 2ª categoria. Per i locali di 3ª e 4ª categoria aventi meno di due dipendenti o a conduzione familiare, è ammessa l’assunzione di un solo apprendista. Il numero del lavoratori qualificati è inteso nella stesso servizio (banco o sala nello stesso turno) nel locali di categoria extra, di 1ª e in quelli di 2ª che hanno più di 7 dipendenti qualificati.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro rimane stabilito comò fissato dal CCNL.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie. [...]

Art. 7. - Ferie.
Per le ferie si applicano le norme del Contratto Nazionale. [...]

Art. 11. - Indennità servizi speciali.
[...] Il personale da assumere è, in rapporto al numero dei convenuti, il seguente:
fino a 10 persone: 1 cameriere;
da 10 a 20 persone: 2 camerieri;
da 20 a 30 persone: 3 camerieri;
da 30 a 50 persone: 4 camerieri.
[...]

Art. 12. - Indennità sostitutiva del vitto.
In caso di assoluta necessità, in sostituzione del vitto, il datore di lavoro corrisponderà una indennità sostitutiva di L. 200 giornaliere.