Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie-Associazione Provinciale dei Commercianti e Filcams-Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi-Fisasca Provinciale-Unione sindacale Provinciale
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Lucca

Sommario
:

Art. 1. - Classificazione locali.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Lavoro nella protrazione di orario.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Indennità speciale al personale assunto per attività stagionale.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 11. - Indennità servizi speciali.
Art. 12. - Indennità di contingenza e calcolo vitto.
Art. 13. - Indennità di stagione.
Art. 14. - Dancing.
Art. 15. - Locali notturni.
Art. 16. - Personale addetto ai servizi pre-apertura o di chiusura nei locali stagionali.
Art. 17. - Servizio sale da giuoco.
Art. 18. - Chiusura anticipata.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Equiparazione convenzionale.
Art. 21. - Trattamento economico.
Art. 22. - Condizioni di miglior favore.
Art. 23. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, da valere nella provincia di Lucca, 1 ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 in Lucca, presso la Sede della Associazione Provinciale dei Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Titolari di Bar, Caffè [...], assistito da[...]lla Associazione Provinciale del Commercianti, e la Filcams [...], assistiti dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi [...], assistito dalla Fisasca provinciale [...], con l’intervento della Unione Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffet di stazione, gelaterie, ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi.

Art. 3. - Apprendistato.
Nel richiamarsi alle disposizioni di legge viene confermato che l’apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori di manovalanza.
In conformità dell'art. 9 del CCNL, il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni tre lavoratori qualificati per gli esercizi di lusso e 1ª categoria, e di un apprendista ogni due lavoratori qualificati per gli esercizi di 2ª categoria. Per i locali di 3ª o 4ª categoria aventi meno di due dipendenti o a conduzione familiare, è ammessa l’assunzione di un solo apprendista. Il numero del lavoratori qualificati è inteso nello stesso servizio (banco o sala e nello stesso turno) nei locali di categoria extra, di 1ª e in quelli di 2ª che hanno più di 7 dipendenti qualificati.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro rimane stabilito come fissato dal CCNL.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza de1 quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie. [...]

Art. 7. - Ferie.
Per le ferie si applicano le norme del Contratto Nazionale. [...]

Art. 11. - Indennità servizi speciali.
[...]
Il personale da assumere nei rinfreschi è in rapporto al numero dei convenuti il seguente:
fino a 15 persone: un cameriere;
da 15 a 30 persone: due camerieri;
da 30 a 40 persone: tre camerieri;
da 40 a 50 persone: quattro camerieri;
oltre 60 persone: un cameriere ogni gruppo di 20 persone.
[...]