Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 27 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Fipe-Associazioni dei Commercianti di Pistoia e Montecatini Terme e Camera Conf. del Lavoro di Pistoia-Filam Provinciale, Segreteria Provinciale della Cisl, Segreteria Uilam della provincia di Pistoia-Camera Sindacale Provinciale Uil di Pistoia
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Classifica degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Maggiorazione per le protrazioni dell’orario normale di chiusura.
Art. 6. - Retribuzione al personale in ferie.
Art. 7. - Stipendi e salari.
Art. 8. - Percentuale di servizio.
Art. 9. - Rinfreschi c ricevimenti.
Art. 10. - Integrazione fissa mensile capi servizio.
Art. 11. - Personale extra e di surroga.
Art. 12. - Retribuzioni in esercizi di stagione.
Art. 13. - Locali notturni.
Art. 14. - Efficacia e condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Decorrenza e durata del contratto.
Stipendi e salari
Accordo collettivo sul frazionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici della provincia di Pistoia, 27 luglio 1959

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie e sale da ballo della provincia di Pistoia, 27 luglio 1959

L’anno (1959) millenovecentocinquantanove il giorno 27 del mese di luglio presso l’Associazione Commercianti di Montecatini Terme in viale Bicchierai 45 si sono riuniti [...] Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), assistiti da[...]lle Associazioni Commercianti di Pistola e Montecatini Terme, [...] Camera Confederale del Lavoro di Pistoia e [...] Filam Provinciale; [...] Segreteria Provinciale Cisl e [...] Segreteria Uilam di Pistoia, assistito dal[...]la Camera Sindacale Provinciale Uil di Pistoia, per discutere e concordare il Contratto Integrativo Provinciale al CN per i dipendenti da Caffè, Bar, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo, stipulato in Roma il 15 maggio 1959. A seguito di che, le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 3. - Apprendistato.
L'apprendistato è regolato dalle leggi vigenti e dal CN.
In relazione all’art. 9 del CN, gli apprendisti non potranno essere in numero superiore alla metà del personale qualificato, ivi compreso il conduttore e i propri familiari quando questi svolgano nell'azienda le attività previste dall’art. 2 del CN, fatta eccezione per le aziende con un solo dipendente nel qual caso sarà egualmente con sentita l'assunzione dell’apprendista.
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti il numero degli apprendisti non potrà superare il 20 % con arrotondamento in eccesso.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta fissato dal CN.
Il tempo per la consumazione dei pasti è fissato in mezz'ora al giorno.

Accordo collettivo sul frazionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici della provincia di Pistoia, 27 luglio 1959
L’anno millenovecentocinquantanove addì ventisette del mese di luglio, presso la sede dell’Associazione dei Commercianti di Pistoia, fra le Organizzazioni dei Lavoratori (Cgil, Cisl e Uil) [...] e il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi dell’Associazione dei Commercianti di Pistoia [...], si è stipulato e concordato quanto in appresso:

Articolo unico.
A tutto il personale disciplinato dagli accordi integrativi provinciali bars, caffè, ristoranti, trattorie, ed esercizi similari, stipulati in data 27 luglio 1959 ai sensi e per gli effetti dei Contratti Nazionali di lavoro delle stesse categorie stipulati in Roma il 15 maggio 1959, è consentito concedere il riposo settimanale suddiviso in due frazioni di dodici ore ciascuna, limitatamente al periodo compreso dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nelle località di cui all’articolo 12 dei suddetti contratti.