Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari di Roma e Provincia e Fisasca-Cisl, Filam-Cgil, Uilam-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi di Roma-Cisnal
Settori: Commercio, Ristorazione, Roma

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Commissione di qualifica.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 7. - Trattamento economico del personale a paga fissa.
A) Stipendi o salari
B) Vitto
C) Indennità di contingenza
Art. 8. - Trattamento economico del personale tavoleggiante.
A) Percentuale di servizio
B) Vitto
Art. 9. - Valore del vitto.
Art. 10. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 11. - Personale extra o di rinforzo.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Locali notturni.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Decorrenza e durata dell’accordo.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra l’Associazione Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari di Roma e Provincia [...] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali (Fisasca-Cisl) [...], la Federazione Provinciale Lavoratori d'Albergo, Mensa e Termali (Filam-Cgil) [...], la Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Uilam-Uil) [...]
L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra l’Associazione Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari di Roma e Provincia [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi di Roma della Cisnal [...]
si è stipulato il seguente Accordo Provinciale in applicazione del Contratto Nazionale Normativo di lavoro per i dipendenti da ristoranti e trattorie stipulato in Roma il 15 maggio 1959.

Art. 4. - Apprendistato.
(Artt. 9-10-11-12 del CN)
Il numero degli apprendisti per qualsiasi categoria del personale non potrà essere superiore, per gli esercizi di lusso, 1ª e 2ª categoria, ad uno per ogni tre dipendenti per ogni singolo reparto (cucina e sala).
Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria il numero degli apprendisti non potrà essere superiore ad uno per ogni tre dipendenti.

Art. 5. - Orario di lavoro.
(Artt. 16 a 18 del CN)
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative.
Per il personale non impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali ripartite in sei giornate lavorative.
Dai suddetti orari è escluso il tempo per entrambi i pasti, calcolato in un’ora al giorno.

Art. 7. - Trattamento economico del personale a paga fissa.
B) Vitto

(Art. 50 del CN)

Tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore di ¼ di litro per pasto.

Art. 8. - Trattamento economico del personale tavoleggiante.
B) Vitto

(Art. 50 del CN)
Tutto il personale ha diritto a due pasti ai giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore ad ¼ di litro per pasto.

Art. 13. - Locali notturni.
(Artt. 97 a 101 del CN)
[...]
Agli effetti dell'applicazione dell'art. 100 del Contratto Nazionale si stabilisce che in personale tavoleggiante effettuerà la preparazione delle tavole in ore pomeridiane, secondo gli accordi che, nella comune convenienza, saranno presi da ciascuna azienda tra il datore di lavoro ed i lavoratori.
[...]

Art. 14. - Controversie individuali.
E Istituita una Commissione Paritetica per le eventuali controversie individuali che potranno sorgere sia durante il rapporto di lavoro, sia al cessare di esso. Le parti prima di ricorrere all'azione giudiziaria debbono tentare, a mezzo delle Organizzazioni Sindacali, un amichevole componimento innanzi alla Commissione Paritetica la quale dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla denuncia.
Nel caso di mancato accordo, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti e dalle Organizzazioni Sindacali, la vertenza, con l'accordo delle parti, potrà essere deferita all’Ufficio Provinciale del lavoro prima dell'azione giudiziaria.
I casi di contestazione sull’interpretazione e sulla applicazione delle norme del presente Accordo Integrativo saranno demandati all'esame della Commissione Paritetica di cui al presente articolo.